Atto di affrancazione – DOCUMENTO COMUNE ROMA

NON PIU’ IN VIGORE PER CAMBIO NORMATIVA

Atto di affrancazione finalizzato alla rimozione dei vincoli convenzionali del prezzo massimo di  cessione relativamente a porzioni immobiliari destinate ad unità abitative e loro pertinenze realizzate nei piani di zona di cui alla Legge 167/1962 (link al PDF)

 

Repertorio……………. Raccolta…………….
Atto di affrancazione finalizzato alla rimozione dei vincoli convenzionali del
prezzo massimo di cessione relativamente a porzioni immobiliari destinate
ad unità abitative e loro pertinenze realizzate nei piani di zona di cui alla
Legge 167/1962
REPUBBLICA ITALIANA
L’anno duemiladiciannove, il giorno
del mese di
2019
In Roma, Via del Turismo n.30, in una sala del Dipartimento Programmazione e
Attuazione Urbanistica di Roma Capitale.
Avanti di me Dr. …………………., Notaio in Roma, con studio in …………………….,
iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia,
SONO PRESENTI
da una parte:
* ROMA CAPITALE, con sede a Roma (RM), Piazza del Campidoglio, Palazzo
Senatorio, Codice Fiscale 02438750586 (nel prosieguo, per brevità, anche “Ente”), in
persona
domiciliata per la carica ove sopra, nella sua qualità di Direttore
del Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica dell’Ente, in forza dei poteri
che le derivano dall’art. 107, comma 3, lett. c) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dal
vigente Statuto dell’Ente stesso, nominata con Ordinanza del Sindaco di Roma Capitale
n. ……. del …………………… ed in esecuzione delle deliberazioni del Commissario
Straordinario assunte con i poteri dell’Assemblea Capitolina rispettivamente n. 33 del
17 dicembre 2015 e n. 40 del 6 maggio 2016 e della stessa Assemblea Capitolina
n.116 del 23 ottobre 2018, tutte esecutive ai sensi di legge, nonché della
determinazione dirigenziale n…………… del…………….specificando che quest’ultimo
provvedimento in copia conforme si allega al presente atto sotto la lettera “A”;
dall’altra parte :
* Il sig /sig ra ………………………….nato/a a……………………il………………..e residente
in……………………alla via……………………….n……, C.F…………… …………………
(……….)
I predetti comparenti, della cui identità personale, poteri e capacità a contrattare io
Notaio sono certo mi chiedono di ricevere il presente atto con il quale convengono e
stipulano quanto segue:
PREMESSO CHE
1) la normativa succedutasi nel tempo, dalla legge 28 dicembre 1995 n. 549 alla legge
23 dicembre 1996 n.662, fino ad arrivare alla legge 23 dicembre 1998 n. 448 come da
ultimo integrata dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136 (Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119), ha legittimato l’attività di
soppressione/rimozione dei vincoli, degli obblighi e dei limiti di godimento riguardanti
alloggi, già previsti dall’articolo 35, commi dal quindicesimo al diciannovesimo della
legge 22.10.1971 n. 865, contenuti nelle relative convenzioni;
2) con convenzione a rogito Notaio Dott………………………in data………………..rep.
n………………… registrata………….. e trascritta……………il Comune di Roma (ora
Roma Capitale) ha concesso/ceduto alla Cooperativa/impresa………………………………..il
diritto di superficie/diritto di proprietà su aree destinate all’edilizia economica e
popolare, ai sensi dell’art.35 della L. 865/71 in località…………….i cui contenuti qui si
intendono pienamente conosciuti ed accettati senza riserva alcuna;
3) Roma Capitale ha inteso di consentire – come da richiesta dei soggetti proprietari
dei beni immobili in questione, destinati ad unità abitative e loro pertinenze,
ovvero
non piu’ titolari di diritti reali ma che comunque abbiano interesse a quanto forma
oggetto del presente atto,
ed essendo trascorsi più di cinque anni dal primo trasferimento, la rimozione del
vincolo del prezzo massimo di cessione, in quanto prevista dall’art. 31, comma 49 bis
della L. 448/1998 (come da ultimo integrata dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136
(Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119)
che qui si intende integralmente richiamato e trascritto;
4) con successiva deliberazione del Commissario Straordinario, assunta con i poteri
dell’Assemblea Capitolina, n. 40 del 6 maggio 2016, sono stati deliberati tra l’altro i
valori venali delle aree comprese dei Piani di Zona del I e II P.E.E.P.;
5) con deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 116 del 23 ottobre 2018, esecutiva ai
sensi di legge, Roma Capitale ha deliberato – tra l’altro – di coordinare, sistematizzare
e modificare i provvedimenti emanati da Roma Capitale in materia di trasformazione e
affrancazione degli immobili ricadenti nei Piani di Zona del I e Il P.E.E.P. adeguando la
formula di calcolo anche del canone di affrancazione dai vincoli del prezzo massimo di
cessione e del canone massimo di locazione e stabilendo espressamente altresì che a
seguito della stessa deliberazione sia da intendersi abrogata ogni disposizione
contraria o incompatibile con i provvedimenti in materia emanati da Roma Capitale;
(i due seguenti commi sono da usare in alternativa rispetto al momento
dell’emanazione del Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze)
6a : In caso di decreto non ancora emanato
6a) l’articolo 31 comma 49-bis della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (come modificato
dalla suddetta Legge 17 dicembre 2018, n.136) in particolare stabilisce anche che i
vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole
unita’ abitative e loro pertinenze nonche’ del canone massimo di locazione delle
stesse, contenuti nelle convenzioni di cui all’articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n.
865 e successive modificazioni, possano essere rimossi a fronte del versamento di un
canone proporzionale alla corrispondente quota millesimale, e determinato in misura
pari ad una percentuale di quanto risultante dall’applicazione del comma 48 dello
stesso articolo 31. La medesima percentuale di cui sopra e’ stabilita, anche con
l’applicazione di eventuali riduzioni in relazione alla durata residua del vincolo, con
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, (previa intesa in sede di Conferenza
unificata ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281). Tale
decreto del M.E.F. risulta ad oggi non essere stato emanato poiché è
infruttuosamente trascorso il termine di 30 giorni stabilito dal punto 3 del comma 49-
quater dell’art. 31 della suddetta legge 23 dicembre 1998, n. 448, comma a sua volta
introdotto dalla suddetta Legge 17 dicembre 2018, n.136. Pertanto l’Amministrazione
di Roma Capitale comparente al presente atto, al fine di non interrompere il corretto e
legittimo commercio giuridico dei beni in questione previa rimozione dei vincoli di cui
sopra, e comunque per non incorrere in una attività omissiva, si è determinata nel
proseguire nella stipulazione di atti di tale natura anche nelle more di detto decreto
ministeriale. Conseguentemente, in attesa della emanazione del provvedimento
ministeriale in parola, il canone di rimozione/affrancazione di cui al presente atto
(anche con il consenso della parte affrancataria come espresso nel successivo
articolato) è stato provvisoriamente stabilito mediante applicazione dei soli criteri di
calcolo e riduzione di cui alla deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 116 del 23
ottobre 2018, esecutiva ai sensi di legge. Ciò fatti salvi gli ulteriori doverosi conteggi da
effettuarsi al momento dell’emanazione di detto provvedimento ministeriale e con
espressa reciproca accettazione di eventuale futura perequazione e saldo definitivo in
denaro tra entrambe le parti rispetto a quanto già provvisoriamente calcolato e versato;
6b: In caso di decreto già emanato
6b) l’articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (come modificato dalla suddetta
Legge 17 dicembre 2018, n.136) in particolare stabilisce anche che i vincoli relativi
alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole unita’ abitative e
loro pertinenze nonche’ del canone massimo di locazione delle stesse, contenuti nelle
convenzioni di cui all’articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n.865, e successive
modificazioni, possano essere rimossi a fronte del versamento di un canone,
proporzionale alla corrispondente quota millesimale e determinato in misura pari ad
una percentuale di quanto risultante dall’applicazione del comma 48 dello stesso
articolo 31. La medesima percentuale di cui sopra e’ stabilita, anche con l’applicazione
di eventuali riduzioni in relazione alla durata residua del vincolo, con decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze, (previa intesa in sede di Conferenza unificata ai
sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Tale decreto del
M.E.F. risulta ad oggi essere ………… e pertanto, sia sulla base della deliberazione
dell’Assemblea Capitolina n. 116 del 23 ottobre 2018, esecutiva ai sensi di legge che
sulla base di quanto in esso stabilito, è stato definitivamente calcolato il canone di
affrancazione/rimozione di cui al presente atto;
7) con mozione dell’Assemblea Capitolina n.10 del 5 febbraio 2019 al fine di rendere
possibile il proseguimento delle attività sia amministrative che negoziali volte alla
rimozione dei vincoli sui prezzi massimi di cessione ed anche al fine di non porre in
essere attività omissive ha dato mandato al fine di autorizzare la prosecuzione della
lavorazione e stipulazione delle pratiche di affrancazione, procedendo alla
determinazione degli importi da corrispondere nella misura e secondo le modalità
previste dalla D.A.C. n. 116/2018, anche confermando la metodologia applicativa di cui
agli “indirizzi operativi per gestire la fase transitoria relativa all’efficacia della
Deliberazione Assembleare n.116 del 23.10.2018” (nota Dipartimento P.A.U., prot.
QI186572 del 4.11.2018). E ciò fatti salvi gli ulteriori doverosi conteggi da effettuarsi in
virtù ed al momento dell’emanazione del decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze, conseguentemente con introduzione all’interno degli atti negoziali di
affrancazione, di doverosa clausola che contenga espressa reciproca accettazione
dell’eventuale futura perequazione e saldo definitivo in denaro, da corrispondersi a
richiesta ed in favore della parte che risulterà creditrice rispetto a quanto già
provvisoriamente calcolato e versato;
8) che con successiva determinazione del Dipartimento Programmazione ed
Attuazione Urbanistica n. QI/140/2019 dell’11 febbraio 2019 è stato adeguato ed
approvato il presente schema di convenzione finalizzato alla stipulazione di atti portanti
affrancazione per la rimozione dei vincoli convenzionali;
9) può pertanto procedersi alla stipulazione dell’ atto di affrancazione per la rimozione
dei vincoli convenzionali del prezzo massimo di cessione, secondo le modalità ivi
previste e dettagliatamente stabilite e convenute nell’articolato del presente atto
redatto in conformità alle norme ed ai provvedimenti sopra richiamati;
10) che il sig……. come sopra generalizzato risulta, come da me Notaio verificato
previa consultazione dei Registri Immobiliari, tenuti dall’Agenzia del Territorio, Ufficio
per la pubblicità Immobiliare, essere proprietario superficiario/pieno ovvero non piu’
titolare di diritti reali sui beni immobili in questione – anche ad oggi destinati ad unità
abitative e loro pertinenze ma che comunque ha interesse a quanto forma oggetto del
presente atto – delle porzioni immobiliari site in Roma dettagliatamente descritte
nell’articolato del presente atto e che sono trascorsi più di cinque anni dal primo
trasferimento;
11) che detti beni risultano pervenuti/risultavano nella titolarità al medesimo
sig………… in forza di……………… registrato e trascritto…………………………. e che
il regime patrimoniale del medesimo risulta essere quello di cui all’art………… del
Codice Civile (indicare 177 e seguenti del Codice Civile, comunione separazione bene
personale/ereditario ecc.) ( inserire a cura del Notaio la serie dei passaggi intermedi
riguardo i beni in questione anche qualora chi stipula non sia più proprietario ma
legittimato alla sottoscrizione ai sensi dell’art. 31 comma 49 bis della L. 448/1998 nel
testo oggi vigente.)
12) che in data…………….. il sig……………quale soggetto regolarmente legittimato
anche ai sensi dell’art. 31 comma 49 bis della L. 448/1998 nel testo oggi vigente, ha
presentato regolare istanza al competente Dipartimento Programmazione e Attuazione
Urbanistica – Unità Organizzativa Edilizia Sociale (prot…………………..) volta ad
attivare il procedimento di affrancazione in parola relativamente alla porzione
immobiliare di cui sopra;
13) che con determinazione dirigenziale del Dipartimento Programmazione Attuazione
Urbanistica – Direzione Edilizia n…… del…………. che in copia conforme trovasi
allegata al presente atto sub “A” – e previa verifica dei requisiti soggettivi – è stata
autorizzata la sottoscrizione del presente atto previo incasso delle relative somme ivi
stabilite e calcolate in applicazione dei criteri di calcolo sopra descritti;
14) che, il Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica, con nota prot.
QI/ …… del……. (allegata in copia conforme al presente atto sub……), ha
comunicato che la Ragioneria Generale, all’uopo interpellata, ha ritenuto che il
provvedimento stesso non necessita del “visto di regolarità contabile” poiché nel testo
vengono riportati solo i dati dell’avvenuto pagamento mediante bonifico per cui la
regolarizzazione avverrà con lo specifico metodo di accertamento ivi indicato;
Premesso quanto sopra, da ritenersi parte integrante e sostanziale del presente atto,
tra le parti come sopra costituite e rappresentate si conviene e si stipula
quanto segue:
ART. 1
Roma Capitale e il sig……………… come sopra rappresentati o di persona,
stipulano il presente atto al fine di rimuovere – come rimuovono – l’obbligo
convenzionale del prezzo massimo di cessione di cui alla convenzione citata in
premessa sottoscritta in data………………a rogito Notaio…………………rep. n. ………………,
ed in particolare relativamente i seguenti beni:
porzione immobiliare a destinazione alloggiativa-residenziale sita in Roma,
località………….piano di zona………… e distinta in catasto al Foglio…………
particella………… subalterno…………… rendita……………….(inserire i dati catastali
completi);
porzione immobiliare destinata a ( pertinenza di unità alloggiativa –residenziale) sita
in Roma, località………….piano di zona………… e distinta in catasto al
Foglio………… particella………… subalterno…………… rendita……………….(inserire
i dati catastali completi)
In conseguenza del presente atto, le unità immobiliari sopra descritte potranno essere
alienate a libero mercato, non essendo più presente alcun prezzo massimo di cessione.
Ai sensi per gli effetti dell’art. 25-undecies comma 2 della Legge 17 dicembre 2018, n.
136 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n.
119), la rimozione del vincolo del prezzo massimo di cessione comporta altresi’ la
rimozione di qualsiasi vincolo di natura soggettiva esclusivamente riguardo le porzioni
immobiliari oggetto del presente atto fatti salvi quelli eventualmente stabiliti sulla base
di ciascun canale di finanziamento.
ART.2
(i due seguenti commi sono da usare in alternativa rispetto al momento
dell’emanazione del Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze)
a) : In caso di decreto M.E.F. non ancora emanato
Il canone di affrancazione/rimozione del prezzo massimo di cessione sulle porzioni
immobiliari sopra citate è stato calcolato e deteminato in misura proporzionale alla
corrispondente quota millesimale delle medesime, e in misura pari ad una percentuale
di quanto risultante dall’applicazione del comma 48 dell’articolo 31 della legge 23
dicembre 1998, n. 448 (come modificato dalla suddetta Legge 17 dicembre 2018,
n.136). La percentuale di cui sopra e’ da stabilirsi, anche con l’applicazione di eventuali
riduzioni in relazione alla durata residua del vincolo, con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze, (previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi
dell’articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281) e tale decreto del M.E.F.
risulta ad oggi non essere stato emanato.
Pertanto l’ente Roma Capitale e il sig.…………….., parti comparenti al presente atto,
al fine di non interrompere il corretto e legittimo commercio giuridico dei beni in
questione, previa rimozione dei vincoli di cui sopra, si sono determinate
consensualmente nel proseguire nella stipulazione del presente atto anche nelle more
di detto decreto ministeriale.
Conseguentemente, in attesa della emanazione del provvedimento in parola, il canone
di affrancazione/rimozione di cui al presente atto è stato solo provvisoriamente stabilito
mediante applicazione dei soli criteri e parametri di calcolo e riduzione di cui alla
deliberazione dell’Assemblea Capitolina n.116 del 23 ottobre 2018, esecutiva ai sensi
di legge e delle tabelle allegate e facenti parte integrante e sostanziale del suddetto
provvedimento.
Sono quindi fatti salvi e sin da ora accettati gli effetti derivanti dagli ulteriori doverosi
conteggi da effettuarsi in virtù dell’emanazione di detto provvedimento ministeriale e
con espressa reciproca accettazione dell’obbligo ad effettuare entro 30 giorni dalla
richiesta in tal senso, il saldo definitivo in denaro da corrispondersi in favore della parte
che risulterà creditrice all’esito di tale eventuale futura perequazione, rispetto a quanto
già provvisoriamente calcolato e versato.
b: In caso di decreto M.E.F. già emanato
Il canone di affrancazione/rimozione del prezzo massimo di cessione sulle porzioni
immobiliari sopra citate è stato calcolato e deteminato in misura proporzionale alla
corrispondente quota millesimale delle medesime e in misura pari ad una percentuale
di quanto risultante dall’applicazione del comma 48 dell’articolo 31 della legge 23
dicembre 1998, n. 448 (come modificato dalla suddetta Legge 17 dicembre 2018,
n.136).
La percentuale di cui sopra e’ stata stabilita, anche con l’applicazione di eventuali
riduzioni in relazione alla durata residua del vincolo, con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze, (previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi
dell’articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281). Tale provvedimento
ministeriale risulta ad oggi essere il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze
n.………… del………… e pertanto detto canone è stato definitivamente determinato ai
sensi ed in applicazione sia dei criteri e parametri di calcolo di cui alla deliberazione
dell’Assemblea Capitolina n.116 del 23 ottobre 2018 – esecutiva ai sensi di legge – e
delle tabelle allegate e facenti parte integrante e sostanziale del suddetto
provvedimento, che dei parametri e criteri di cui al Decreto sopra citato.
Detto canone pertanto ammonta per il Signor………………………euro………………………;
Roma Capitale, come sopra rappresentato, dichiara di aver ricevuto le predette
corrispondenti somme, come da seguenti quietanze di pagamento ed in particolare
mediante bonifico bancario n…………….. (indicare estremi mezzi di pagamento)
rilasciandone con il presente atto ampia e finale quietanza.
Per quel che possa occorrere, in riferimento all’art.35 D.L. 4 luglio 2006 n.223 convertito
con modificazioni in L. 4 agosto 2006 n.248, e sostituito in parte con legge 27 dicembre
2006 n.296 art.1 comma 48, le Parti a norma del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 da me
ammonite a sensi di legge, dichiarano ciascuna per quanto di propria competenza:
– di non essersi avvalse per quanto in contratto, di mediatore;
– che il canone di rimozione/affrancazione di quest’atto è stato versato secondo le
disposizioni di Roma Capitale in osservanza delle modalità seguite dalla Tesoreria
Capitolina, mediante forme di pagamento nel rispetto della indicata normativa, come
pure risultante dalle relative quietanze sopraindicate cui si rinvia.
ART.3
Il Signor………………….. impegna se stesso e i propri aventi causa, a versare a Roma
Capitale, a semplice richiesta, l’eventuale conguaglio relativo al costo definitivo di
acquisizione dell’area e dichiara espressamente di rinunciare, come in effetti rinuncia,
fin da ora ad opporre diritti e/o a proporre azioni nei confronti di Roma Capitale, in
relazione al canone dell’affrancazione (anche se calcolato sulla base del costo
provvisorio delle aree) “canone che resterà immutato anche in caso di conguaglio
relativo al medesimo costo delle aree poiché il medesimo canone di
rimozione/affrancazione è stato definitivamente stabilito anche sulla base dello
specifico provvedimento del M.E.F.”.
(la specifica virgolettata e sottolineata potrà essere inserita solo ed esclusivamente
qualora si verta nel caso di canone di rimozione/affrancazione definitivamente stabilito e
versato sulla base di Decreto Ministeriale già emanato – come da sancirsi al cap. b)
dell’art.2.
Alternativamente, in caso di decreto M.E.F. non emanato il virgolettato e sottolineato
non verrà introdotto ma vigerà l’intero capo a) dell’art. 2) ove è previsto il conguaglio
anche per il canone di rimozione/affrancazione).
Riguardo il conguaglio relativo al costo definitivo dell’area, il Signor………………….. si
obbliga, inoltre, ad inserire negli atti di trasferimento – a qualunque titolo – di ciascun
immobile che viene qui affrancato, clausola espressa di riconoscimento ed accettazione
di quanto previsto nel comma precedente del presente articolo e prende atto ed accetta
che il mancato inserimento di detta clausola costituisce grave violazione che
comporterà la risoluzione di diritto, ex art.1456 c.c., del presente atto di affrancazione
per la rimozione dei vincoli convenzionali del prezzo massimo di cessione.
ART. 4
Gli effetti del presente atto decorrono dalla data odierna.
ART. 5
Le parti autorizzano la necessaria pubblicità immobiliare presso l’Agenzia delle Entrate.
ART.6
Tutte le spese contrattuali e fiscali, inerenti e conseguenti alla stipulazione, compreso il
rilascio per Roma Capitale di una copia in formato digitale sono a carico del
proprietario superficiario/pieno, affrancatario che inoltre dichiara espressamente di
esonerare e tenere indenne Roma Capitale anche da accertamenti o obbligazioni
tributarie anche in futuro eventualmente a qualunque titolo scaturenti dal presente atto.
Il presente atto riveste oggettivamente natura meramente attuativa dei contenuti della
convenzione principale ex art. 35 della Legge 865/71 sopra citata in quanto elimina
vincoli derivanti dalla medesima e ciò ai sensi e secondo il testuale disposto dell’art. 31
comma 49 bis, ter e quater della legge 23 dicembre 1998 n. 448
Conseguentemente il soggetto privato affrancatario invoca, poiché ritenute totalmente
applicabili, tutte le agevolazioni previste dalla normativa riguardo tale meccanismo
convenzionale come complessivamente considerato, con particolare riferimento
all’art.32 del D.P.R. 601 del 1973 trattandosi di atto ricompreso nel Titolo III della
medesima legge 865 del 1971, e quindi con l’imposta di registro in misura fissa ed
esenzione dalle imposte ipotecarie e catastali. Tale agevolazione risulta da ultimo
anche legislativamente ulteriormente confermata in virtù del comma 87 dell’art.1 della
Legge 27 dicembre 2017, n. 205 – (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno
finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020) il quale, nell’integrare
l’articolo 20 della legge 28 gennaio 1977, n.10 ha espressamente stabilito che il
trattamento tributario di cui all’ art. 32 del D.P.R. 601 del 1973 si applica anche a tutti
gli atti preordinati alla trasformazione del territorio posti in essere mediante accordi o
convenzioni tra privati ed enti pubblici, nonche’ a tutti gli atti attuativi posti in essere in
esecuzione dei primi.
E richiesto, io Notaio ho ricevuto questo atto, da me letto ai comparenti che lo
confermano e con me lo sottoscrivono alle ore ……………(……………).