Con deliberazioni n. 54/2003 e 55/2011 è stata autorizzata la cessione in proprietà delle aree dei Piani di Zona del I e II P.E.E.P., già concesse in diritto di superficie, prevista per TUTTI i Piani di Zona

Aggiornamento 29/07/2021 – post Legge 108

“Donatella Iorio ho letto nel Verbale comm.ne urbanistica PEEP 9 agosto 2019 che le rappresentanti del Dipartimento di Urbanistica (arch. Esposito e Dott.ssa Orlandi) hanno dichiarato che ammettere un PdZ in Trasformazione è una facoltà e non un obbligo per l’Amministrazione. Io non ne sarei del tutto sicuro, in assenza, almeno per Roma, di una specifica Delibera del Comune che abbia definito, entro il 31/12/1997 (come disposto dal comma 60 dell’art. 3 della L. 662/1996), le “aree escluse” dalla procedura di cui al comma 45 dell’art. 31 della L. 448/1998.
Ma pur prescindendo dai commi citati, suggerirei a Lei e alle rappresentanti del Dipartimento di Urbanistica di andarsi a rileggere le seguenti Deliberazioni di Roma Capitale: 55/2011, 297/2012, 240/2013 e, soprattutto, la Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 32/2012 che riporta nelle premesse quanto segue:
Che con deliberazioni n. 54/2003 e 55/2011 è stata autorizzata la cessione in proprietà delle aree dei Piani di Zona del I e II P.E.E.P., già concesse in diritto di superficie, prevista per TUTTI i Piani di Zona;
Che l’esame dei Piani di Zona da cedere in proprietà ha evidenziato che, per alcuni di essi, la convenienza economica si limita al recupero delle somme ancora dovute per conguaglio sul diritto di superficie, senza ulteriori somme da versare per la piena proprietà, evitando la possibilità dell’insorgere di contenziosi, con indubbi vantaggi per l’Amministrazione e con il conseguente incremento degli introiti a breve termine

Quanto sopra rende le affermazioni delle due rappresentanti del Dipartimento, per lo meno in contrasto con decisioni già prese dall’Assemblea Capitolina e mai abrogate ed anzi, il fatto di non procedere con le Trasformazioni possa evidenziare un probabile danno erariale per non finalizzare procedure già giudicate economicamente convenienti per il Comune di Roma da un organo così importante come l’Assemblea Capitolina!

Aggiornamento 29/07/2021 – post Legge 108:

Con l’entrata in vigore della legge 108 “I soggetti interessati possono presentare al Comune, di propria iniziativa (senza quindi aspettare la proposta del Comune), istanza di Affrancazione o Trasformazione (novità). Il comune deve rispondere entro novanta giorni dalla data di ricezione dell’istanza.” clicca sotto per approfondire:

[AGGIORNATO!] Legge 108 del 29.07.2021 e modifiche Affrancazione / Trasformazione, cosa cambia ?