Convenzioni in proprietà (vecchie) senza data di scadenza

Articolo in fase di costruzione…nell’immediato vogliamo mettervi a conoscenza che, se la vostra convenzione è senza data di scadenza allora dovete fare attenzione, potreste ricadere in questo caso:

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Articolo 25-bis (emendamento 25.0.200 e subemendamento 25.0.200/2 (Testo 2)) (Disposizioni in materia di determinazione del prezzo massimo di cessione )

Estratto:

…quanto alla rimozione dei vincoli per la cessione del diritto di proprietà – ovvero per la cessione del diritto di superficie, come specificato con il subemendamento 25.0.200/2 (testo 2) – sopprime il riferimento alle convenzioni stipulate precedentemente alla legge n. 179 del 1992 (entrata in vigore il 15 marzo 1992). A tale proposito si ricorda che l’originaria formulazione dell’articolo 35 della legge n. 865 del 1971 non prevedeva limiti di prezzo per il trasferimento del diritto di proprietà, bensì una serie di limiti all’alienabilità degli immobili (commi da 15 a 17 dell’art. 35) il cui mancato rispetto avrebbe comportato la nullità del contratto di cessione (comma 19 del medesimo articolo). Tali commi sono stati quindi abrogati dall’articolo 23 della citata legge n. 179 del 1992: gli immobili edificati secondo le convenzioni P.E.E.P. precedentemente al 15 marzo 1992, quindi, non erano soggetti a vincoli di prezzo massimo ma a limitazioni dell’alienabilità. L’art. 20 della stessa legge, come modificato dall’art. 3, comma 1, della legge n. 85 del 1994, stabiliva che dal 15 marzo 1992, gli alloggi di edilizia agevolata potevano essere alienati o locati, nei primi cinque anni decorrenti dall’assegnazione o dall’acquisto e previa autorizzazione della regione, quando sussistano gravi, sopravvenuti e documentati motivi; decorso tale termine, gli alloggi stessi possono essere alienati o locati;

quindi se vincoli esistono, non sono alienabili con la procedura di Affrancazione, in questo caso, consultate il vostro Notaio di riferimento.