Delibera n. 46 del 31 Agosto 2017

Questa delibera sostituisce nella deliberazione n. 54/2003 l’art. 4 dell’allegato “A” nello schema di convenzione per la trasformazione in diritto di proprietà del diritto di superficie e  l’art. 3 nell’allegato “B dello schema di convenzione della convenzione di Cessione in Proprietà” – di area compresa nei P.E.E.P., distinguendo tra aree già concesse in diritto di superficie antecedentemente e posteriormente all’entrata in vigore della L. 179/92. Le altre delibere n. 173/05 del 25.07.2005, n. 31/07 del 22.02.2007, e n. 60/14 del 18.09.2014 portano variazioni di articoli e riguardano le convenzioni per i concessionari (costruttori e cooperative)  per le cessioni di terreni in diritto di superficie e/o  di proprietà,  le cessioni degli stessi  due diritti nelle convenzioni  del PEEP II o in via di completamento e per le convenzioni a scomputo delle opere di urbanizzazione. 


In estrema sintesi, nessuna variazione per venire incontro alle varie contraddizioni nate e dimostrate per rispettare  la  corretta applicazione ed interpretazione della normativa ed in particolare della Sentenza a Sezione Unite n.18135. La delibera ribadisce la loro impostazione iniziale e conferma, a  differenza di tutto il territorio italiano,che con l’entrata degli comma 49 bis e 49 ter dell’art.31 della Legge 448/98, non basta la pratica di trasformazione del diritto  di superficie in diritto di proprietà per eliminare tutti i vincoli dopo 20 anni, ma per Roma Capitale,  rimane  il PMC che resta perenne sull’immobile, fino a quando non si effettua anche la pratica di affrancazione che lo elimina per poter vendere a prezzo libero, in difetto di questa pratica, si può vendere solo al prezzo più alto tra il prezzo di convenzione rivalutato Istat e abbattuto della vetustà e il prezzo del valore catastale. Rimangono separati i due atti, sia per le istanze che per le spese notarili. I valori venali vengono confermati quelli della delibera 40 (leggi qui il nostro commento sui Valori Venali), così come la non decurtazione del costo delle Opere di Urbanizzazione (leggi qui il nostro articolo a riguardo) e anche l’iter burocratico resta lo stesso, poichè viene confermata anche la delibera 13 per le linee guida. Quindi l’iter di presentazione resta identico.

In realtà, secondo la Legge, con l’atto di Trasformazione ai sensi della Bucalossi, vengono, da subito, eliminati tutti i vincoli diversi dal PMC che, invece resta solo per 20 anni dalla precedente Convenzione in Diritto di Superficie. Invece secondo questo testo demenziale, non solo il vincolo PMC resiste anche dopo 20 anni, ma restano anche gli altri vincoli della Convenzione originaria, anche se limitati a durare “solo” 20 anni.

A questo punto diventa inutile fare la pratica di Trasformazione prima di 20 anni, visto che non si elimina nulla? Servirebbe solo a dare in anticipo dei soldi per pagare gli stipendi a questi incompetenti del Dipartimento di Urbanistica e dell’Avvocatura! Per decoro evitiamo di esprimere giudizi sui membri della giunta Capitolina sia della maggioranza che di opposizione.

Per raggiungere questo scopo, dopo quasi un anno di attesa,  hanno partorito  questo obbrobrio legislativo, inserendo nei testi delle varie convenzioni lo stesso testo riportato sotto. In ogni convenzione, molto semplicemente, hanno cancellato i termini di legge che indicavano che la trasformazione eliminava dopo 20 anni tutti i vincoli compreso il PMC e hanno inserito questo testo:

“ l limiti stabiliti dal presente articolo, in materia di vincoli sul prezzo massimo di cessione e sul canone massimo di locazione, sono rimossi esclusivamente avvalendosi della procedura di cui all’art. 5, comma 3 bis, della L. 106/2011 (che ha introdotto i commi 49 bis e 49 ter all’art. 31 della L.448/98) e dall’art. 29, comma 16 undecies, del D.L. 216/2011 convertito, con modificazioni dalla L.14/2012. Pertanto, i vincoli rispetto alla determinazione obbligatoria del prezzo massimo di cessione per le alienazioni a titolo oneroso, successive alla prima, potranno essere affrancati, decorsi i cinque anni dal primo atto di trasferimento, mediante adesione alla procedura di cui alle deliberazioni. n. 33/2015 e 40/2016; completata tale procedura, dette porzioni immobiliari potranno essere liberamente commercializzate. Resta fermo che gli altri vincoli derivanti dalla presente convenzione, diversi dal vincolo del prezzo massimo di cessione e del canone massimo di locazione, avranno durata di anni venti, a partire dalla stipula della prima convenzione con la quale il Comune ha concesso il diritto di superficie”.

CAOS prezzi massimi di cessione ROMA !!!

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