Detrazione Oneri di Urbanizzazione (Parere 5576/2003 del Consiglio di Stato)

Nella delibera 40/2016 , gli oneri per la concessione del diritto di superficie, da portare in detrazione al 60% del valore venale dell’area per il calcolo del corrispettivo di Trasformazione, e conseguentemente per il corrispettivo di Affrancazione che vi fa riferimento, vengono arbitrariamente stabiliti al netto del contributo per le opere di urbanizzazione versato (ovvero I COSTI SOSTENUTI PER LE OPERE DI URBANIZZAZIONE NON SONO CONSIDERATI NEL CALCOLO PER L’AFFRANCAZIONE). Abbiamo recuperato fisicamente alla Sede del Consiglio di Stato, il parere 5576/2003 della seconda sezione, nel quale viene ribadito che il contributo per gli oneri di urbanizzazione fanno parte, insieme agli oneri per la concessione dell’area, degli oneri versati per la concessione del diritto di superficie, così come chiaramente descritto anche nelle convenzioni. Viene altresì affermato che, nel calcolo dei corrispettivi anche questo onere va detratto al 60% del valore venale dell’area, come descritto nel comma 48 art.31 legge 448/98. Ne consegue che il corrispettivo, che il Comune di Roma sta richiedendo, è in molti casi IL DOPPIO SE NON IL TRIPLO di quanto dovuto per legge, cosa che sosteniamo dal giorno in cui è stata firmata la famigerata delibera.

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AGGIORNAMENTO:

ABBIAMO VINTO QUESTA BATTAGLIA !. Con la Delibera 116/2018, il comune di Roma ci ha dato ragione, ora anche gli oneri di urbanizzazione devono essere inclusi e questo comporta un notevole risparmio per le tasche del cittadino!