La Convenzione Tipo della Regione Lazio e che il comune dovrebbe rispettare (ma non lo fa!)

Richiamiamo l’attenzione su una frase importantissima del comma 1 dell’art. 18 del DPR 380/2001: “la regione approva una convenzione-tipo, con la quale sono stabiliti i criteri nonché i parametri, definiti con meccanismi tabellari per classi di comuni, ai quali debbono uniformarsi le convenzioni comunali”
Tale comma riscrive, in sostanza quanto già previsto dall’art.8 della Legge 10/1977 (“Legge Bucalossi”) per tutte le Convenzioni in Diritto di Proprietà (dato il riferimento incrociato del comma 13 dell’art. 35 della Legge 865/1971) e per quelle sostitutive di “Trasformazione” da Diritto di Superficie a Diritto di Proprietà (dato il riferimento incrociato del comma 46 dell’art. 31 della Legge 448/1998).
Proprio oggi ho scoperto che la Convenzione-Tipo Regionale (di cui ignoravo l’esistenza) in effetti esiste ed è stata approvata con la Deliberazione del Consiglio Regionale del 19 marzo 1980, n. 860. che allego. Lo schema di Convenzione-tipo al quale, come da DPR 380/2001, TUTTI i Comuni della Regione DEBBONO uniformati è ben diverso da quello approvato dal Comune di Roma ed ancora più diverso da quello modificato dalla Deliberazione 46/2017 dell’Assemblea Capitolina. La domanda è: non si riscontra in questo “scavalco” del Comune, rispetto ad un atto della Regione che obbliga tutti i Comuni a certi comportamenti amministrativi, una sorta di abuso di potere?
Il punto principale di tutta la questione riguarda l’art. 13 dello schema di Convenzione-tipo regionale che dispone: “La presente convenzione ha una durata di validità di 25 anni (con possibilità di modifica a cura del Comune da 20 anni a 30 anni, ma con il vincolo a 20 anni per le convenzioni di Trasformazione partendo dalla stipula della convenzione originaria che si va a sostituire) a decorrere dalla data della sua stipulazione e vincola per tale durata Il concessionario ed l suoi aventi causa al rispetto degli obblighi dalla stessa previsti”.
Come si vede il vincolo esiste SOLO “per tale durata” e non in modo perpetuo come erroneamente interpreta il Comune!

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