Le clausole sui “ Due conguagli” contenuti nella Convenzione per l’affrancazione dal vincolo del prezzo massimo di cessione e locazione

1 – La clausola “Salvo Conguaglio” prevista negli atti di affrancazione si applica in 

tutti quei casi dove il calcolo ed il versamento del corrispettivo affrancazione non è stato eseguito in accordo ai seguenti criteri

a) deliberazione dell’Assemblea Capitolina n.116 del 23.10.2018;

b) Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze n. 151 del 28.09.2020;

c) valori venali delle aree come modificati dall’art. 22 bis della Legge 29.07.2021 n. 108.

In tal caso, gli atti di affrancazione sono comunque pienamente validi ma sarà necessario un ricalcolo ed un conguaglio da versare/ricevere (che può essere sia negativo, sia positivo) tra cittadino e comune di Roma infatti le delibere del Comune specificano “saranno fatti salvi gli ulteriori doverosi conteggi di futura perequazione e saldo definitivo in denaro tra entrambe le parti, rispetto a quanto calcolato e versato ma da considerarsi meramente provvisorio, saldo da effettuarsi entro il termine indicativo di 240 (duecentoquaranta) giorni dall’invio a Roma Capitale, mediante posta elettronica certificata esclusivamente alla seguente casella istituzionale [email protected], di copia conforme all’originale dell’atto convenzionale integrativo in formato digitale;”

Se si deve richiedere il rimborso è necessario procedere tramite un apposito modulo (leggi anche RIMBORSI AFFRANCAZIONE: IL COMUNE INVIA LE PRIME LETTERE PER LA RESTITUZIONE DI QUANTO PAGATO IN ECCESSO )

2 – La clausola sul conguaglio relativo al corrispettivo di concessione del diritto di superficie/proprietà riportata nell’art.3

Il “conguaglio” citato all’art.3 della “convenzione di affrancazione” deriva da una norma imperativa contenuta nella legge 865/71, secondo la quale il comune, nell’ambito dell’edilizia convenzionata PEEP, deve pareggiare i costi definitivi sostenuti per l’acquisizione delle aree oggetto di espropriazione per pubblica utilità.

Nelle convenzioni per la concessione del diritto di superficie/proprietà, il corrispettivo di esproprio dell’area, determinato provvisoriamente in base alla normativa vigente, può essere soggetto a possibile contestazione da parte dell’espropriato. Nel caso in cui il contenzioso giudiziario si concluda con una maggiorazione del corrispettivo di esproprio, il comune, per ripianare i costi, ha il diritto di richiedere un conguaglio a coloro che saranno i proprietari del diritto sull’immobile nel momento in cui il costo verrà definitivamente stabilito, con prescrizione decennale decorrente da detto momento. Questo è un onere reale sul bene previsto in origine nella convenzione tra Concessionario e il Comune, nel caso il Comune non abbia ancora provveduto a comunicare l’eventuale conguaglio o la sua estinzione, deve essere riportato in tutti gli atti di cessione successivi e l’acquirente, nuovo titolare del diritto di superficie/proprietà, se ne dovrà far carico.

 “Il Signor………………….. impegna se stesso e i propri aventi causa, a versare a Roma Capitale, a semplice richiesta, l’eventuale conguaglio relativo al costo definitivo di acquisizione dell’area e dichiara espressamente di rinunciare, come in effetti rinuncia, fin da ora ad opporre diritti e/o a proporre azioni nei confronti di Roma Capitale, in relazione al canone dell’affrancazione”

Il comma 48 art.31 legge 448/98, stabilisce il criterio da adottare per determinare il corrispettivo per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà, ossia per il “riscatto della propria quota di terreno” e prevede, nel calcolo, la detrazione degli oneri sostenuti per il rilascio della concessione del diritto di superficie.

Il conguaglio in questione, insieme con l’importo provvisorio per l’esproprio dell’area e il contributo per le opere di urbanizzazione, è quota parte dell’importo finale degli oneri concessori e come tale andrebbe quindi anch’esso portato in detrazione (Nota: Nel calcolatore di Roma Capitale, questo campo è il campo: “P: Eventuali Conguagli”).

Poiché il corrispettivo di affrancazione è determinato, in applicazione del comma 49-bis, partendo da quello di trasformazione del comma 48, se l’eventuale conguaglio non è stato ancora quantificato, non sarà possibile portarlo in detrazione neanche al momento della stipula della convenzione di affrancazione.

L’accettazione della clausola dell’art.3 non inserisce l’onere di un nuovo conguaglio ma richiama appunto quello già presente stabilito nella convenzione originale e, nel caso in cui detto conguaglio verrà successivamente richiesto a seguito della determinazione di un maggior costo delle aree, inibisce la facoltà di sollevare future contestazioni sul maggior importo di affrancazione pagato sull’immobile per mancata detrazione del conguaglio stesso. Resta approssimativa la stesura di tale art. 3 in caso di piani di zona che hanno già il costo definito, vedi gli attuali 14pdz trasformabili e i successivi 10 pdz che il Comune ha già preannunciato che a breve saranno aggiunti.

 

 

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