Le schiaccianti responsabilità del Comune

Il Comune di Roma non solo NON ha mai vigilato sulle vendite a prezzo maggiore di quello massimo di cessione nei Piani di Zona, ma addirittura avallava tali prezzi maggiorati con degli atti formali! Di seguito due esempi concreti:

  • Lettera del Comune di Roma al Notariato di Roma dove il comune autorizza la vendita a prezzi superiori a quelli massimi (Clicca QUI)
  • Esempio di “Nullaosta” a vendere al prezzo superiore a quello di massimo di cessione rilasciato dal Comune di Roma (Clicca QUI) – Anno 2015
  • Esempio di “Nullaosta” a vendere al prezzo superiore a quello di massimo di cessione rilasciato dal Comune di Roma (Clicca QUI) – Anno 2013

Per sapere di chi sono le firme su tali documenti, leggi questo articolo del corriere della sera: Piani di zona, indagati sei dirigenti, Danno da un miliardo di euro

Qui il link alla discussione  sul gruppo Facebook con estratto video dalla Trasmissione “Terzo Millennio” di Lazio TV

“Ho avuto modo di leggere due delle famose (e numerose) “Lettere di chiarimenti” (ndr nullaosta) che venivano elargite a cuor leggero dai Dirigenti del Comune di Roma fino al giorno prima della famosa Sentenza 18135.
Ne risulta che queste lettere, almeno quelle che ho letto hanno esattamente lo stesso contenuto letterale e differiscono solamente per i dati identificativi del richiedente, del relativo immobile e la firma del Dirigente che le ha firmate.
Questo fa pensare che lo schema di lettera, pur non essendo stato approvato da alcuna Deliberazione del Comune di Roma, è il frutto di una analisi tanto superficiale quanto errata. Errata perché ha attribuito alla Legge 179/1992 l’abrogazione anche dei vincoli sulle Convenzioni in Diritto di Superficie, che sarebbe bastato leggere per accorgersi che, invece, avesse abrogato solo i commi associati alle Convenzioni in Diritto di Proprietà Ci sarebbe da chiedersi il motivo di tanta superficialità che solo a Roma si è verificata, dato che in nessun’altra parte d’Italia c’è stata questa interpretazione estensiva (ed avventurosa) della Legge 179/1992. D’altra parte gli “esperti” romani ci hanno abituato alle interpretazioni estensive, infatti, come, a suo tempo, avevano esteso anche alle Convenzioni in Diritto di Superficie le abrogazioni associate solo alle Convenzioni in Diritto di Proprietà, così, adesso, con un salto mortale triplo all’indietro, hanno esteso anche alle Convenzioni in Diritto di Proprietà la Sentenza 18135 associata solo ad una controversia per un immobile in Diritto di Superficie.
In entrambi i casi, l’effetto di questo comportamento degli “esperti” romani è stato deflagrante! Infatti prima della Sentenza 18135, queste lettere hanno diffuso la convinzione fra tutti i titolari di questi immobili che fosse consentita la vendita a “prezzo di mercato”.
Per quanto qualcuno dica che la “Legge non ammette ignoranza”, per quale motivo i titolare di questi immobili, in veste di venditori, avrebbero dovuto comportarsi in modo diverso e contrario alle indicazioni fuorvianti provenienti dai Dirigenti del Comune di Roma che, per giunta, neanche i Notai osavano contraddire appiattendosi su quanto riportato nelle lettere citate anche se, per esperti di Legge quali dovrebbero essere, non sarebbe stato difficile riscontrarvi palesi errori di interpretazione?
In fin dei conti, dato che il Comune era una delle due parti firmatarie delle Convenzioni, non erano proprio i suoi Dirigenti che avrebbero dovuto conoscere bene sia il loro contenuto che le Leggi ai sensi delle quali erano state stipulate?
Inoltre, non era compito dei Notai, una volta ricevute le lettere di “chiarimenti” emesse su carta intestata del Comune con tanto di nr. di protocollo, analizzarne i contenuti in base alle Leggi ivi richiamate e, trovandovi delle evidenti irregolarità rimandarle indietro all’Ente emittente? Al contrario erano proprio loro a chiedere alle parti di procurarsi tali lettere che venivano usate senza alcuna analisi critica per fare i rogiti ed ottenere anche pesanti mutui (e qui si aprirebbe la questione dell’analisi critica da parte dei tecnici che hanno eseguito le valutazioni per approvare i mutui).
In poche parole, se è vero che la “Legge non ammette ignoranza”, qua bisognerebbe vedere chi sia stato il più “ignorante” e non mi pare che la parte più grave di questa responsabilità possa ricadere solo sui venditori, ma, come si dice “il pesce puzza dalla testa” … Purtroppo, in questo momento le responsabilità più gravi restano fuori dalla mischia ed a combattere una “guerra fra poveri” sono rimasti solo i venditori e gli acquirenti.”