Requisiti Soggettivi per avere diritto all’acquisto o alla locazione di alloggi di edilizia agevolata

ATTENZIONE

Le informazioni disponibile che siamo riusciti a trovare riguardo l’argomento  “requisiti soggettivi” per il momento sono molto frammentarie e, come sempre in questi casi, poco chiare (soprattutto se si cerca di capire cosa accade se ci si trova in condizioni “non lineari” generate da questo caos).

Avevamo deciso di non pubblicare ancora nulla in attesa di chiarimenti ma visto che l’argomento ultimamente è tra i più discussi, abbiamo comunque  deciso di condividere le informazioni che siamo riusciti a reperire fino ad oggi.

Ci teniamo a sottolineare che non ci assumiamo nessuna responsabilità per le informazioni qui di sotto riportate ed invitiamo gli interessati a verificare la propria situazione sempre con il supporto di un legale.

Se siete in possesso di ulteriori informazioni scrivete a [email protected] e provvederemo a correggere/aggiornare l’articolo.

 

(Nota:  In questo articolo si parla di edilizia agevolata quindi edilizia dove è intervenuto contributo pubblico (finanziamenti diretti, mutui agevolati, etc.))

Requisiti Soggettivi per avere diritto all’acquisto o alla locazione di alloggi di edilizia agevolata

Per avere diritto all’acquisto o alla locazione di alloggi di edilizia agevolata i beneficiari devono essere in possesso di determinati requisiti soggettivi previsti dalle Leggi n. 457/78, n. 179/92 e dalla L.R. n. 12/99.

Tali requisiti sono generalmente menzionati nelle convenzioni stipulate tra il comune di Roma e la ditta costruttrice delle vostre abitazioni quindi, come sempre in questi casi, invitiamo a fare sempre riferimento alle vostre convenzioni.

I principali requisiti richiesti sono:

  • cittadinanza,
  • residenza,
  • impossidenza,
  • reddito ( se ricevuto contributo pubblico )
  • assenza di precedenti assegnazioni di alloggi realizzati con contributi pubblici, così come meglio definiti dalla DGR 3747/1999 come modificata dalla DGR 710/2005.

La Regione verifica la sussistenza dei requisiti e rilascia l’attestazione secondo quanto stabilito dalla DGR 3747/1999 (Link alla pagina della Regione Lazio).

La delibera Deliberazione Giunta Regionale – numero 3747 del 06/07/1999, definisce criteri, procedure e documentazione per l’accertamento dei requisiti soggettivi in materia di edilizia agevolata, ed in particolare, per quanto riguarda il reddito al punto 2 si legge:

c) reddito complessivo annuo del nucleo familiare anagrafico non superiore a quello stabilito dalla normativa vigente al momento in cui tale requisito deve essere dimostrato. Per i nubendi si sommano i redditi di ciascuno di essi;

c.1) per quanto riguarda l’anno di percezione dei redditi, per qualsivoglia documentazione (mod. “Unico” 740, 730, 101, 201, ecc.), per uniformità, si fa riferimento alla data del 30 giugno.

Pertanto, con riferimento alla data del verbale di assegnazione dell’alloggio da parte del consiglio di amministrazione, per i soci di cooperative edilizie, ovvero alla data certa del preliminare di compravendita o alla data dell’atto di acquisto, per gli acquirenti da impresa, dal 1° gennaio e fino al termine del 30 giugno, come sopra indicato, si deve produrre la documentazione comprovante i redditi percepiti nel secondo anno precedente a quello indicato nella documentazione di assegnazione o acquisto dell’alloggio, mentre, dal giorno successivo al termine come sopra specificato e fino al 31 dicembre, si deve produrre la documentazione comprovante i redditi percepiti nell’anno immediatamente precedente a quello indicato nella documentazione di assegnazione o acquisto dell’alloggio;

 

Inoltre, al punto B e C rispettivamente si esplicita la data alla quale fare riferimento per l’accertamento dei requisiti soggettivi e la definizione del Nucleo Familiare.

Ovviamente, per verificare i limiti applicabili al vostro caso specifico, dovete trovare la normativa vigente alla data del vostro rogito.

L’ultima (in ordine di tempo) Determinazione dirigenziale riguardante i valori di reddito che abbiamo trovato sul sito della regione è la Determinazione numero G09914 del 06/092016 (Oggetto: Legge 5 agosto 1978, n. 457 e ss. mm. e ii.. Edilizia agevolata. Variazione dei limiti di reddito per l’accesso ai benefici dell’edilizia agevolata. Biennio 2016-2018) all’interno della quale si legge:

Attenzione! Prima di poter confrontare i vostri redditi con i valori riportati nella tabella precedente, è importante fare riferimento all’Articolo 21 della Legge 5 agosto 1978, n. 457 che definisce le modalità per la determinazione:

  1. (Modalità per la determinazione del reddito).

Ai fini dell’acquisizione dei benefici previsti dal presente titolo nonché ai fini dell’attribuzione di eventuali punteggi preferenziali per la formazione di graduatorie degli aventi diritto il reddito complessivo del nucleo familiare è diminuito di lire un milione per ogni figlio che risulti essere a carico; agli stessi fini, qualora alla formazione del reddito predetto concorrano redditi da lavoro dipendente, questi, dopo la detrazione dell’aliquota per ogni figlio che risulti essere a carico, sono calcolati nella misura del 60 per cento . Per il requisito della residenza, si applica quanto disposto dall’art. 2, lettera b), del D.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035 .

 

Facciamo quindi un esempio:

Marito e Moglie sono entrambi lavoratori dipendenti con 1 figlio a carico:

Reddito Marito: 30000,00 euro

Reddito Moglie: 25000,00 euro

Reddito dopo riduzione per figlio a carico= (30000,00+25000,00) – 516,00* euro = 54488,00 euro

Reddito dopo riduzione del 40% per lavoro dipendente su entrambi i redditi = 32629,00 euro.

* 1 milione di Lire in euro + rivalutazione ISTAT

Ne consegue che 32629,00 euro è il valore da confrontare con i redditi riportati in tabella.

N.B. La riduzione del 40% si applica solo nel caso di reddito da lavoro dipendente.

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Aggiornamento 10/10/2017:

Abbiamo ricevuto risposta dalla Regione Lazio nella quale viene confermata l’applicabilità dell’articolo 21. Ringraziamo il Dirigente Luca Marta per la celere risposta.

Qui l’email di risposta: link

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L’Articolo 23 della Legge 5 agosto 1978, n. 457 definisce inoltre cosa accade in caso di non soddisfacimento dei vincoli sul reddito:

  1. (Decadenza dal contributo dello Stato).

Qualora il socio di cooperativa edilizia o l’acquirente di impresa di costruzioni ovvero il privato risultino essere in possesso, ai sensi dell’ultimo comma dell’articolo 20 ed alle condizioni previste dal precedente articolo 18, di un reddito superiore a quello determinato sulla base del precedente articolo 21, hanno diritto a conservare l’abitazione.

In tal caso il contributo dello Stato concesso sul programma costruttivo ovvero sull’abitazione realizzata dal privato viene rispettivamente ridotto in misura corrispondente ovvero annullato e gli interessati sono tenuti a rimborsare allo Stato l’ammontare dei contributi già corrisposti agli Istituti mutuanti anche sugli interessi di preammortamento.

 

E’ curioso notare come  tutto abbia un senso fino a quando ci si riferisce al primo proprietario che ha usufruito di un contributo pubblico, ma se si considera un secondo acquirente che non è in possesso del requisito sul reddito quest’ultimo dovrebbe restituire parte dei contributi di cui NON ha usufruito e che si basano sui redditi del primo proprietario (???).

Cosa accade in caso di successione ereditaria ?

Cosa accade per gli alloggi acquistati all’asta ?

 

Concludiamo il nostro articolo segnalando che a partire dai valori pubblicati dalla Regione Lazio nella Determinazione numero G09914 del 06/092016  per il biennio 2016-2018, abbiamo provato a ricalcolare a ritroso i valori dei redditi applicando gli indici Istat per i bienni 2010-2012, 2012-2014, 2014-2016. La tabella a riportata in calce all’articolo.

Attenzione, questi valori non sono quelli ufficiali pubblicati dalla regione Lazio quindi possono essere usati solo ed esclusivamente come un riferimento indicativo. Segnaliamo però che abbiamo provato ad applicare lo stesso metodo, per i valori comunicati dalla Regione Lombardia per i quali siamo riusciti a trovare tutto lo storico dal 2018 al 2017 e le differenze osservate sono state inferiore ai  100 euro.

Qui trovate la Determina Dirigenziali ed un altro documento della Regione Lombardia. Anche in questo caso è lampante la semplicità e la chiarezza dei documenti prodotti dalle altre amministrazioni:

Documento Confcooperative redditi fino al 2015

DECRETO N. 1519 Regione Lombardia Limiti di reddito 2017

Come sempre chiediamo il vostro contributo per migliorare la qualità delle informazione che divulghiamo. Se avete altre notizie in merito e/o correzioni da comunicare, scrivete a [email protected] ed aggiorneremo l’articolo.

Qui il link ad una discussione sul tema sul Gruppo Facebook (link)

 

Limiti di Reddito 2010 – 2018 ricalcolati con aggiornamento ISTAT

ATTENZIONE NON SONO VALORI UFFICIALI DELLA REGIONE LAZIO

 

Biennio Determinazione – numero G09914 del 06/09/201

2016-2018

2014-2016 2012-2014 2010-2012
Alloggi in proprietà 1^ fascia 22697,09 22.811,15 22.451,92 21221,09176
Alloggi in proprietà 2^ fascia 26808,88 26.943,60 26.519,29 25065,49089
Alloggi in proprietà 3^ fascia 44969,17 45.195,15 44.483,41 42044,81205
Alloggi in locazione a termine Unica
Alloggi in locazione permanente   Unica 44969,17 45195,14573 44483,4112 42044,81205
Alloggi in locazione a proprietà differita Unica
Alloggi in uso o godimento – cooperative a proprietà indivisa Unica 22697,09 22811,14573 22451,9151 21221,09176
Indice Istat: Gazzetta Ufficiale n.143 del 21 giugno 2016
1 Maggio 2010 –

1 Maggio 2012:

1,058
1 Maggio 2012 –

1 Maggio 2014:

1,016
1 Maggio 2014 –

1 Maggio 2016:

0,995

 

 

Lo ribadiamo nuovamente: queste informazioni sono da prendere con estrema cautela e per questo abbiamo riportato i link alle varie leggi e delibere in modo tale che ognuno possa farsi una propria idea. 

Una risposta a “Requisiti Soggettivi per avere diritto all’acquisto o alla locazione di alloggi di edilizia agevolata”

  1. Visto che si parla di requisiti soggettivi, vorrei sapere perché nessuno si pone una domanda (o perlomeno, non sono riuscito a trovarne traccia): se il primo acquirente doveva essere in possesso di determinati requisiti per poter acquistare l’immobile in edilizia agevolata con contributo pubblico, e se la sentenza della Cassazione ha chiarito che il “vantaggio” ricevuto si trasmette agli acquirenti successivi per mezzo del “prezzo massimo di cessione”, allora anche gli acquirenti successivi dovrebbero esserne in possesso, magari riparametrati al momento del preliminare. O no? E chi dovrebbe verificarne l’esistenza? Certamente non il venditore….

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