Sentenza N. RG 2019 24998, il venditore non deve rimborsare l’importo dell’affrancazione se l’attuale proprietario ha già affrancato ! (sentenza shock)

La parte ricorrente (ndr Acquirente) ha sostanzialmente esposto:

I) di aver acquistato da e in data 2/12/2005, per atto a rogito del notaio Andretta, repertorio n. 16.257, raccolta n. 8.847, la proprietà superficiaria dell’ immobile, sito nel Comune di Roma, …versando l’ importo di € 210.000,00;

2) che tale bene, costruito in edilizia agevolata, faceva parte di un complesso edificato in forza della Convenzione urbanistica,

3) OMISSIS

4) che il bene di che trattasi era gravato dal vincolo del prezzo massimo di cessione,…

5) che, avendo appreso successivamente dell’esistenza di tale vincolo, aveva contestato ai resistenti, con lettera raccomandata del 26/09/2018, la nullità parziale del contratto di compravendita, per la parte eccedente il prezzo massimo di cessione, e di aver domandato la ripetizione di quanto indebitamente pagato in eccesso, pari a€ I07. 734,39;

6) di aver instaurato, in data 14/ 11/2018, il procedimento di mediazione che aveva esito negativo

7) di aver quindi presentato istanza di affrancazione dal vincolo del prezzo massimo di cessione presso gli Uffici di Roma Capitale e di aver successivamente corrisposto la somma di € 26.758,66 per
liberare l’immobile dal predetto vincolo, oltre a€ 1.200,00 per spese notarili;

8) di aver diritto, in forza della Legge n. 136/2018 – che aveva statuito che, laddove l’ alienazione di un immobile soggetto a edilizia convenzionata fosse avvenuta prevedendo la corresponsione di un importo superiore a quello massimo di cessione, il contenzioso insorgendo ovvero insorto sarebbe cessato mediante il versamento a favore della Amministrazione degli oneri di affrancazione, a cura di chi ne avesse interesse – alla ripetizione di quanto versato a tale titolo. (ndr l’Acquirente richiedeva il pagamento dell’Affrancazione (ormai avvenuta a sue spese) al venditore)

[…]

Il Tribunale di Roma definitivamente pronunciando nella causa di in epigrafe, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1. Rigetta le domande avanzate

2. Rigetta le richieste di condanna ex art. 96, c.p.c. formulate dai resistenti;

3. Condanna al pagamento delle spese processuali in favore di       , che
si liquidano in € 6.738,00 per compensi, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge

Qui la sentenza completa: 2019 Tribunale Ordinario di Roma – Decima Sezione N. RG 2019 24998

Ci asteniamo da commenti…ma onestamente questa sentenza è veramente eccessiva e lontata dal nostro concetto di giustizia.

 

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