Trasformazione e Affrancazione negli altri comuni d’Italia

Per prima cosa è bene chiarire che non esiste in nessun comune d’Italia una situazione cosi complessa ed articolata come quella presente nel Comune di Roma Capitale dove il danno erariale ha raggiunto cifre astronomiche a causa di 30 anni di mala gestione della cosa pubblica. Di seguito riportiamo alcuni esempi di come l’edilizia convenzionata è gestita negli altri comuni d’Italia. Come è evidente dalle informazioni riportate qui di seguito, il comune di Roma ha sbagliato e persevera per ignoranza o malafede nell’errore !

Ribadiamo ancora una volta che, data la situazione estremamente complessa presente nel comune di Roma, una qualsiasi soluzione non può non  prevedere la  possibilità di Trasformare il diritto di Superficie in diritto di Proprietà per tutti i piani di zona di Roma a costi contenuti.

Continuate a segnalare gli altri comuni e li aggiungeremo alla lista.

Comune di Bergamo (01/2021 – Post DM 115) – New !

Come Funziona l’Affrancazione/Trasformazione negli altri comuni Italiani ? Vediamo il Caso di Bergamo

Comune di Viterbo

Comune di Viterbo, dopo 20 anni, le Convenzioni in Diritto di Proprietà per Trasformazione dal Diritto di Superficie non hanno più vincoli

Comune di Bollate

Trasformazione nel Comune di Bollate

 Comune di Verona

A Verona è possibile eliminare tutti i vincoli anche prima dei 20 anni con il RISCATTO TOTALE

Comune di Prato

Il Comune di Prato torna a promuovere la trasformazione

Comune di Ravenna

Anche a Ravenna, con una delibera del 2016 (quindi successiva alla famosa Sentenza 18135) seguono il nostro orientamento sulla scadenza ventennale di tutti i vincoli in caso di “Trasformazione” da Diritto di Superficie a “Diritto di Proprietà”. Infatti ecco il testo:
“- le disposizioni della legge no 448 del 23 dicembre 1998 e s.m.i. prevedono la possibilità per i Comuni di cedere in proprietà le aree comprese nei Piani di Zona approvati a norma della legge 18 aprile 1962 no 167, ovvero delimitate ai sensi dell’articolo 51 della legge 22 ottobre 1971 no 865 già concesse in diritto di superficie ai sensi dell’articolo 35 della medesima legge no 865/71, mediante la stipulazione di una nuova convenzione redatta ai sensi dell’articolo 33 della L.R. n.15/2013, avente una durata pari ad anni 20 diminuita del periodo trascorso tra la data della stipulazione della concessione del diritto di superficie e quella della stipulazione della presente convenzione;
(se ricorre il caso):
– essendo il termine massimo sopra citato già trascorso, gli effetti del presente atto determinano, per le parti e proprietà sopraindicate, la decadenza della convenzione originaria e di tutte le limitazioni ed i vincoli ivi stabiliti;”

Questa delibera può essere scaricata da qui.

Comune di Cuneo

http://www.comune.cuneo.gov.it/programmazione-del-territorio/edilizia-residenziale-pubblica/trasformazione-del-diritto-di-superficie-in-proprieta-ed-eliminazione-dei-vincoli-alla-commercialita-su-alloggi-in-proprieta.html#c11824

Nel caso in cui  siano già decorsi 20 anni dalla data di stipulazione della convenzione originaria, la piena proprietà dell’alloggio edificato in diritto di superficie, si acquisisce a seguito di atto pubblico con cessione pro-quota, da parte del Comune, dell’area su cui insiste il fabbricato, a seguito del pagamento del corrispettivo dovuto,  calcolato sulla base dei millesimi di proprietà. Con la stipula dell’atto di cessione si  intendono estinti tutti gli obblighi e vincoli contenuti nella convenzione originaria, compresi quelli sul prezzo massimo di cessione e canone massimo di locazione.

[…]

TEMPI PROCEDURALI:
L’iter istruttorio (con determinazione dell’importo dovuto e rilascio provvedimento dirigenziale) relativamente all’eliminazione dei vincoli convenzionali si conclude presumibilmente entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda.

Comune di Torino

Per restare nell’ambito di un Comune gestito da una giunta con lo stesso colore politico, ho trovato come viene gestita a TORINO la procedura di “Trasformazione” del Diritto di Superficie in Diritto di Proprietà. Ecco il link http://www.comune.torino.it/bandi/edilizia/ come si vede è indicato a chiare lettere “Se sono già trascorsi 20 anni dalla convenzione originaria è possibile acquisire la proprietà dell’area, versando il suddetto corrispettivo e svincolando così il prezzo dell’alloggio.” Allora mi chiedo: per quale motivo, con la Deliberazione 46 del 31/08/2017, a Roma, è stata modificata la Deliberazione 54/2003 con la quale era stato approvato uno schema di Convenzione di “Trasformazione” che faceva la stessa cosa che fanno a Torino? Nessuno si è chiesto, prima di approvarla, se la modifica fosse effettivamente coerente con le leggi in vigore (comma 46 art. 31 Legge 448/1998 e art. 18 DPR 380/2001). Oppure a Roma si ritengono più ferrati di Legge rispetto a tutti gli altri Comuni Italiani (compreso Torino gestita da una giunta con lo stesso colore politico di Roma, ma che si è guardata bene dal modificare qualcosa che andava già bene così …)?

 

Comune di Albano Laziale

Due aspetti importanti:

1- Rimozione dei vincoli sul prezzo di alienazione e sul canone di locazione
Il corrispettivo per l’eliminazione dei vincoli convenzionali relativi ai prezzi massimi di
alienazione e di locazione degli immobili PEEP, pari ad una percentuale del corrispettivo
dovuto per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà (per le
convenzioni stipulate da meno di 20 anni).  –> Quindi ancora una volta è confermato quello che ripetiamo ormai da mesi: effettuando la Trasformazione in diritto di Proprietà dopo 20 anni decadono anche i vincoli sul prezzo di alienazione/locazione.

2- Il comune incentiva la trasformazione in diritto di Proprietà, infatti:  al fine di incentivare l’adesione da parte di possibili richiedenti nel più breve tempo possibile, le domande che perverranno entro 31 Dicembre 2017 sarà applicata una riduzione del 20%, per quelle che perverranno entro il 31 Dicembre 2018 del 10%.

Qui il link al sito del comune di Albano Laziale: http://www.comune.albanolaziale.rm.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/2134?fref=gc&dti=302585170104375

 

Comune di Modena

Ecco come si comportano a Modena: http://www.comune.modena.it/…/riscatto-parziale-e-totale-de…
Indicano con “riscatto parziale” la “Trasformazione” da Diritto di Superficie a Diritto di Proprietà che necessità il compimento dei 20 anni dalla Convenzione originaria per essere liberi da vincoli. Inoltre c’è la possibilità di “riscatto totale” che è una combinazione di “Trasformazione” e “Affrancazione” per liberarsi subito da tutti i vincoli senza necessità di attendere i famosi 20 anni! Per quale motivo a Roma non si seguono le Leggi come fanno, correttamente gli altri Comuni? Mistero o semplice incompetenza?

Comune di Pomezia:

A CHI SI RIVOLGE: A tutti i proprietari di alloggi realizzati in aree comprese nei Piani di Zona 167/62, già concesse in diritto di superficie, a condizione che siano trascorsi almeno cinque anni dalla data del primo trasferimento dell’alloggio. I medesimi soggetti possono chiedere anche la rimozione dei vincoli sul prezzo di alienazione e sul canone di locazione, a condizione che siano trascorsi almeno cinque anni dalla data del primo trasferimento…

[…]

Recentemente l’Amministrazione Comunale ha provveduto, con deliberazione di Giunta Comunale n.168 del 30/06/2015, ad aggiornare i valori delle aree comprese nei piani di zona per l’edilizia economica e popolare ed a prevedere agevolazioni al fine di incentivare l’adesione di tutti gli aventi diritto a trasformare il diritto di superficie in diritto di proprietà.

Tali agevolazioni consistono nella riduzione del valore delle aree in percentuale variabile a seconda della data di presentazione delle istanze e dei pagamenti, in particolare:
■ coloro che presenteranno la domanda entro il 31 ottobre 2015, e provvederanno al pagamento del 50% dell’importo totale entro il 31/12/2015, usufruiranno di una riduzione del 50% sul corrispettivo da versare;
■ coloro che presenteranno la domanda entro il 31 dicembre 2015, e provvederanno al pagamento del 50% dell’importo totale entro il 28/02/2016, usufruiranno di una riduzione del 40% sul corrispettivo da versare;
■ coloro che presenteranno la domanda entro il 30 aprile 2016, e provvederanno al pagamento del 50% dell’importo totale entro il 30/06/2016, usufruiranno di una riduzione del 30% sul corrispettivo da versare.

Il restante 50% del corrispettivo potrà essere versato in un’unica soluzione o rateizzato.

QUANTO COSTA OTTENERE LA TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETÀ: Il costo della trasformazione  è individuato in base ai millesimi di proprietà rispetto all’immobile in cui l’alloggio è collocato.

Tale valore è determinato in misura pari al 60 per cento del valore di mercato che è già decurtato del 25% secondo la prescrizione di legge dell’area, al netto degli oneri di concessione del diritto di superficie, rivalutati sulla base della variazione, accertata dall’ISTA.

Comune di Scandicci:

http://www.comune.scandicci.fi.it/index.php/notizie/5526-peep-badia-il-consiglio-di-stato-respinge-gli-appelli-delle-cooperative.html

Oltre ad irrorare le sacrosante sanzioni alle cooperative o costruttori che non rispettano il PMC il Comune di Scandicci calcola autonomamente anche il Corrispettivo di Trasformazione (senza aspettare alcuna richiesta da parte dei titolari e, se questi accettano e riscattano il terreno, dopo la scadenza della nuova Convenzione fa decadere, come per legge, tutti i vincoli (vedere qui http://servizi-scandicci.055055.it/…/riscatto-aree-peep… ). L’unico cosa che non hanno ancora aggiornato è l’allineamento con l’ultima versione del comma 46 dell’art. 31 della Legge 448/1998 che, inizialmente prevedeva una durata della convenzione di trasformazione di 30 anni, mentre adesso la durata è stata ridotta a 20. Comunque la cosa importante è che non chiedono NESSUNA Affrancazione a chi ha già trasformato!

Modalità di richiesta: La procedura è avviata d’ufficio senza che sia necessaria alcuna istanza da parte dei proprietari degli alloggi. Non vi è alcun obbligo ad accettare l’offerta formulata dal Comune e notificata agli interessati.

Requisiti del richiedente: Proprietari superficiari di alloggi realizzati nelle aree PEEP.

Documentazione da presentare: Nessuna

Altro che abbattere foreste di alberi per tutta la documentazione richiesta a Roma ed inseguire gli Amministratori di Condominio per farsi firmare e timbrare Regolamenti condominiali e tabelle millesimali del tutto inutili allo scopo del riscatto. Ma se possono farlo a Scandicci, vuol dire che il Comune DEVE già avere tutte le informazioni necessarie (come è ovvio che le abbia dato che debbono essere riportate nelle Tabelle dei PMC con relativa giustificazione da sottoporre ad approvazione del Comune per poter iniziare la prima vendita o assegnazione). Allora perché a Roma hanno reso l’iter così complicato?

 

A presto con gli altri comuni…