Il problema dei Piani di Zona a ROMA, un pò di storia…

L’articolo originale E’ stato pubblicato nel nostro blog nel 2017 e successivamente aggiornato nel Dicembre dell’anno 2020 con l’aggiunta di note chiarificatrici scritte in rosso. Abbiamo scelto di modificare il testo in questa maniera per dare evidenza di tutte le irregolarità che avevamo segnalato con grande anticipo e che il comune di Roma non ha voluto correggere.

Premessa: Le seguenti note e considerazioni non hanno assolutamente la pretesa di trattare in maniera completa ed esaustiva le problematiche connesse ai P.d.Z. a Roma. Sono per altro rivolte essenzialmente ad un pubblico di “non addetti ai lavori” che da poco o per la prima volta si trova ad affrontare tali problematiche ed intende formarsi un idea anche dalla conoscenza dell’esperienza maturata nel tempo da altri concittadini. 

Un po’ di storia: con la legge 167 del 1962 lo Stato ha inteso facilitare l’acquisizione di aree da destinare all’edilizia economica popolare. Questa legge è divenuta efficace, per quel che ci riguarda, con la legge 865 del 1971, con cui lo Stato regolamentò il reperimento di terreni (espropriati) su cui costruire i summenzionati edifici: partivano quindi i PEEP, Piani per l’Edilizia Economica Popolare.

Per impedire speculazioni la legge previde (e prevede ancora) con l’art. 35 la stipula di convenzioni tra Comune e costruttori o cooperative, in base alle quali gli edifici così realizzati possono essere venduti solo dopo il quinto anno dalla cessione al primo assegnatario, ad un prezzo massimo indicato nella convenzione e con determinati requisiti patrimoniali e di residenza che l’acquirente deve soddisfare. La quasi totalità di queste convenzioni infatti riporta i criteri in base ai quali calcolare il prezzo massimo di cessione e di affitto; sempre per la stessa legge questi immobili non possono essere affittati a canone libero.

Tralasciando il fatto che già in fase di prima assegnazione il comune di Roma non ha quasi mai vigilato sull’osservanza di quanto stabilito da leggi e convenzioni, per cui già la maggior parte degli assegnatari originali ha pagato la sua casa sensibilmente di più di quanto riportato sulle convenzioni, per le rivendite successive degli alloggi lo stesso Comune e praticamente tutti i notai di Roma hanno sempre considerato, erroneamente, che i vincoli di alienazione fossero da considerarsi decaduti dopo la scadenza quinquennale fissata dalla convenzione, che fissava tale scadenza solo e soltanto come termine a partire dal quale l’assegnatario originale poteva alienare l’immobile, ma sempre rispettando i vincoli previsti dalla convenzione ( Leggi anche l’Articolo: Le schiaccianti responsabilità del Comune).

Tutto ciò in palese contrasto sia del mero significato letterale della norma, sia dell’intenzione perseguita dal legislatore. Se infatti la “ratio legis”  era  quella di consentire l’acquisto di una casa a chi non si poteva permettere i prezzi di mercato, com’è possibile che fosse consentito venderla a prezzo di mercato dopo soli cinque anni dall’assegnazione?

Va notato che le convenzioni, benché la legge che le disciplini sia abbastanza chiara (nonostante la “stratificazione legislativa” non è difficilissimo ricostruirne l’iter ed il testo aggiornato e coordinato), sono scritte in modo spesso ambiguo, per cui non si capisce nemmeno quale sia il prezzo massimo di cessione, né quali siano i requisiti di reddito che devono avere gli assegnatari.

Basta fare il confronto tra una convenzione redatta a Roma ed una redatta a Bologna per rendersi conto di come a Roma abbiano inutilmente complicato le cose.

Come se non bastasse, le convenzioni prescrivono che il costruttore o cooperativa compilino una tabella coi prezzi massimi di cessione e la consegnino al comune. Tale tabella avrebbe dovuto essere allegata sia all’atto di assegnazione dell’alloggio che a tutti gli eventuali rogiti successivi, invece non solo manca quasi sempre, ma a precisa richiesta degli acquirenti (o dei legali di parte acquirente, visto che ci sono state cause) è stato risposto, dai funzionari comunali, che tale documento non è obbligatorio e quindi non potevano consegnarlo. Mentendo così per ignoranza o per malafede, visto che tale obbligo c’è eccome.

Purtroppo non si poteva vendere a prezzo di mercato, e ciò è stato confermato più volte sia da sentenze del tribunale ordinario che della cassazione. Ultima, e definitiva fino ad ora, la sentenza della Cassazione a Sezioni Unite n. 18135 del 16 settembre 2015 (Immobili in regime di edilizia agevolata – prezzo massimo di cessione – estensione ai subacquirenti), che sancisce che i vincoli di vendita seguono l’immobile per tutta la durata della convenzione (quindi 99 anni per quelli in diritto di superficie), a meno che non sia stata stipulata una convenzione ad hoc tra privato cittadino e comune.

La convenzione ad hoc fino al 2012 poteva essere solo quella prevista dall’art. 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, con cui si disciplina la trasformazione della convenzione in diritto di superficie ex art. 35 L. 865/71 in convenzione in diritto di proprietà ex art. 8, L.10/77 (detta Bucalossi). In base a tale ultima convenzione i vincoli del prezzo di vendita e tutti gli altri decadono passati 20 anni dalla convenzione originale, prima dei 20 anni non era possibile alienare a prezzo di mercato. A partire dal 2012, con l’effettiva entrata in vigore della legge 106/2011, con l’art. 5 comma 3 bis viene aggiunto il comma 49 bis all’art. 31 della legge 448 del 1998, permettendo di eliminare tutti i vincoli tranne quello della proprietà superficiaria (leggi: Affrancazione), dietro pagamento di un corrispettivo al comune.

Dunque prima del 2012 non era proprio possibile, in nessun caso, vendere e affittare immobili in diritto di superficie a prezzo di mercato (mentre tutt’ora per la quasi totalità degli immobili PEEP affittati sono richieste pigioni “normali”, ben superiori a quelle massime stabilite dalle convenzioni). Ma anche dopo il 2011 il comune di Roma, probabilmente unico in Italia, ha permesso la libera compravendita di immobili PEEP senza nessuna convenzione integrativa (a Milano, per esempio, è stata predisposta la procedura di affrancazione solo sei mesi dopo l’entrata in vigore della legge 109/2011); tutto ciò fino alla summenzionata sentenza della Cassazione a S.U., dopo la quale è stata bloccata totalmente la compravendita degli immobili qui trattati.

Tale blocco ha provocato gravissimi problemi a quanti si sono trovati con un compromesso firmato prima della sentenza della cassazione, che fissava il rogito a data successiva alla sentenza stessa (circa 2.000 casi, pare), generando non solo caos, ma anche danni economici ingenti. Per es. il promissario venditore che non può vendere può essere chiamato a restituire il doppio della caparra ricevuta in fase di compromesso, ma anche chi acquista si ritrova nell’impossibilità di disporre della cifra data come caparra e quindi nell’impossibilità di trattare l’acquisto di un’abitazione alternativa, e in molti casi ha persino venduto l’abitazione che aveva, con l’intenzione di trasferirsi in quella nuova; in quest’ultimo caso, se si tarda più di un anno nell’acquistare la nuova abitazione, decadono gli sconti fiscali che la legge riconosce per l’acquisto della prima casa, con un ulteriore danno economico.

A tutto ciò si aggiunge il parallelo caos che regna a causa dell’accennata mancanza delle tabelle dei prezzi massimi: a chi le richiede il comune (che per legge DEVE averle!) dice di rivolgersi ai notai, i quali ovviamente si guardano bene dal caricarsi di tale incombenza, stante la totale incertezza che regna. Così, di fatto, risulta impossibile anche vendere al prezzo calmierato previsto dalle convenzioni, se non nei pochi casi in cui il comune di Roma è riuscito a rintracciare le tabelle.

Ma anche se non si intende vendere o affittare non è che la situazione sia tranquilla: chi ha acquistato l’immobile a prezzo di mercato (ossia anche a 360.000 euro invece dei 50.000 – 60.000 scarsi imposti dalle convenzioni, come nel caso di molte ex cooperative del PdZ 38 “Laurentino – Fonte Ostiense”) ed ha ancora un mutuo in corso (spesso con capitale residuo da rimborsare maggiore del prezzo massimo di cessione!), se avesse difficoltà a pagarlo oppure se semplicemente desiderasse negoziare condizioni migliori, non potrebbe farlo, poiché le banche rifiuterebbero sia la rinegoziazione che la surroga. Inoltre se in futuro si verificherà la necessità di trasferirsi in altra località, si sarà impossibilitati a farlo senza pagare le somme richieste dal Comune per l’affrancazione, cosa che ridurrebbe notevolmente il capitale a disposizione per acquistare un’altra casa.

Ci sono casi reali di famiglie che, acquistato l’immobile PEEP a prezzi stratosferici, a causa della crisi (licenziamento di uno dei coniugi per esempio) hanno assoluto bisogno di rinegoziare il mutuo, prolungandone la durata e non potranno farlo se prima non pagano l’affrancazione chiesta dal comune. Ma se non hanno i soldi dovranno farseli prestare. E da chi, se come unica garanzia hanno un immobile già gravato di un’ipoteca del valore superiore al prezzo massimo cui attualmente l’immobile stesso è vincolato?

Per “sanare” la situazione il commissario Tronca ha dato mandato ai tecnici comunali di predisporre una procedura di affrancazione, che richiede il pagamento di una cifra calcolata dal comune stesso secondo criteri che dovrebbero soddisfare alcune leggi. Peccato che il pagamento richiesto dal comune sia stato calcolato con un metodo discutibilissimo, fatto apposta per far lievitare l’importo dell’affrancazione a cifre assurde! (Deliberazione n. 40 del 6 maggio 2016) (Aggiornamento 12/2020: dopo anni di lotta condotta dai cittadini il metodo di calcolo è stato modificato portando a cifre sicuramente più abbordabili rispetto a quelle della delibera n.40, ma bisogna ancora lottare per modificare al ribasso i valori venali dei terreni).

Peccato altresì che tale “obolo” venga richiesto a tutti gli attuali proprietari, ossia anche a persone che sono seconde o terze proprietarie e che negli ultimi 20 anni almeno hanno pagato la loro casa non solo come se fosse già affrancata, ma come se fosse in piena proprietà e non in diritto di superficie!

Siamo alla farsa! Il comune sbaglia sistematicamente per decenni e per rimediare chiede un esoso pagamento alle persone danneggiate dal suo stesso errore!

Purtroppo l’attuale giunta capitolina sembra non avere intenzione di rimediare a questa palese ingiustizia ed ha confermato quanto deciso dal commissario Tronca con la Deliberazione della Giunta n 13 del 5 agosto 2016.

In particolare alla summenzionata delibera Tronca si contesta quanto segue.

  1. La richiesta dell’affrancazione anche a coloro che per gravi e reiterate colpe e omissioni del comune di Roma (mancata vigilanza sui prezzi praticati dai costruttori ai primi assegnatari e sulle vendite successive), hanno pagato il loro immobile come se di fatto fosse già affrancato.
  2. Aver calcolato i “valori venali dei terreni”, in base ai quali si determina la cifra richiesta per l’affrancazione, con un metodo diverso da quello suggerito dallo stesso Governo nazionale quando emanò la legge 106/2011 che rese possibile l’affrancazione.

A tale proposito si precisa che esiste un documento del Formez datato 10 ottobre 2014, intitolato “Cessione in Proprietà di Aree PEEP/PIP concesse in diritto di superficie e in diritto di proprietà vincolata e rimozione dei vincoli gravanti su tali aree”, in cui è illustrata una procedura di calcolo cosiddetta “sintetica” che, sostanzialmente, tiene conto di tutte le leggi attualmente in vigore che trattano la materia. Gli “esperti” del comune invece ne hanno adottata un’altra, molto più complicata, di tipo “analitico”. Il problema principale di tale procedura è la presenza di diversi parametri ai quali viene attribuito un valore arbitrario, anche irrealistico. Ad esempio l’utilizzo di un coefficiente di trasformazione mq-mc posto “per comodità” pari a 1, che comporta che tutta l’area concessa in diritto di superficie potrebbe essere edificata con gli stessi parametri degli immobili principali, senza tener conto dell’esistenza (anzi dell’obbligo, esplicitamente previsto dalle convenzioni) di strade di accesso, aree di manovra e parcheggi, spazi verdi, marciapiedi ecc.. Ciò chiaramente fa aumentare a dismisura la cifra ottenuta come risultato dei calcoli eseguiti seguendo la formula studiata dagli “esperti” del comune. Semplificando le pecche del metodo di calcolo sono:

  1. Considera il valore effettivo attuale del terreno edificabile, elevatissimo rispetto al valore che aveva al momento dell’esproprio, perché allora era terreno agricolo, spesso incolto, mentre ora è terreno urbanizzato, con tutti i servizi e., pagati dagli attuali proprietari, tramite gli oneri di urbanizzazione, che non possono essere portati neanche in detrazione.
  2. Considera il prezzo pagato dalle cooperative per il solo terreno all’epoca dell’esproprio, rivalutato ad oggi semplicemente secondo l’indice ISTAT, mentre considera il valore attuale del terreno, da cui detrarre gli importi pagati e riportati sulla convenzione (risalente spesso a 30 anni fa), come quello attuale di mercato, che è molto ma molto più alto del semplice valore primitivo rivalutato. E questo è ingiusto per le stesse considerazioni espresse al p.to precedente.

Basta considerare gli oneri di urbanizzazione nel calcolo per abbattere considerevolmente l’importo da pagare per l’affrancazione, mentre rivalutando allo stesso modo costo primitivo del terreno (quello del terreno agricolo di 30 anni fa) e costo attuale, l’importo per l’affrancazione calerebbe ulteriormente. (AGGIORNAMENTO: Questa battaglia che abbiamo condotto sin dal 2017 è stata vinta ed oggi, il metodo di calcolo prevede la Detrazione degli Oneri di Urbanizzazione, leggi qui l’articolo su questa nostra battaglia LINK).

Ma non basta, i valori venali dei terreni, base di tutti i calcoli di affrancazione e di trasformazione, così come sono calcolati nella delibera 40 di Tronca, contravvengono a tutta una serie di leggi.

Una, immediatamente percettibile, fra tutte: il valore venale delle aree residenziali DEVE risultare, una percentuale minore del valore venale delle aree commerciali, invece in alcuni PdZ il valore delle aree commerciali è inferiore a quello delle aree residenziali!

Insomma, il comune sta tentando di truffarci 3 volte:

  • nella determinazione del valore venale dei terreni;
  • nel calcolo dei corrispettivi di affrancazione e di trasformazione; (Aggiornamento: Abbiamo ottenuto diverse modifiche che riducono l’importo dei corrispettivi)
  • nel pretendere il pagamento sia della trasformazione che dell’affrancazione, quando la legge dice chiaramente che passati 20 anni dalla convezione originale per la cessione delle aree in diritto di superficie, se si trasforma tale diritto in diritto di proprietà, decadono automaticamente tutti i vincoli, senza bisogno di pagare un’altra volta per l’affrancazione (d’altra parte che senso avrebbe acquistare la quota di terreno di pertinenza dell’immobile, se poi questo resta vincolato fino alla scadenza dei 99 anni della convenzione originale?) (Aggiornamento: Allo scadere della convenzione i vincoli decadono, è chiaramente scritto nel DM 115 (leggi qui) ma il Comune di Roma ha difficoltà ad ammettere di avere ancora una volta sbagliato e non sa bene come comportarsi, “consigliando” al cittadino di stipulare comunque l’atto di Affrancazione a costo zero (leggi qui).

Ma c’è di più: pare che secondo i funzionari degli uffici di urbanistica e di edilizia sociale del comune siano parzialmente invalide anche le convenzioni di trasformazione da diritto di superficie a diritto di proprietà già stipulate e depositate dai notai, con firma dei notai stessi e dei dirigenti degli uffici comunali preposti. Le suddette convenzioni recitano testualmente: “Le limitazioni (sul prezzo di vendita) avranno efficacia fino al ../../…. (20 anni a partire dalla stipula della prima convenzione con la quale il Comune ha concesso il diritto di superficie alla Cooperativa/Impresa). Scaduto tale termine non vi sarà alcun limite alla facoltà di disposizione e godimento dell’alloggio, né alcun obbligo nei confronti del Comune”.

Da ricerche effettuate su internet sui siti di altri comuni italiani, si evince che è stato adottato lo stesso schema, mentre i dirigenti capitolini sembra che abbiano asserito che il paragrafo su riportato sia un refuso e stiano lavorando per correggerlo. Se così fosse anche gli altri comuni sono state vittima di refusi?

In realtà probabilmente la motivazione dei dirigenti capitolini è un’altra: stanno cercando (maldestramente) di coprire i cospicui ammanchi nelle casse comunali derivanti dal mancato introito delle cifre che la legge prevede come corrispettivo dell’affrancazione.

Ma così facendo danneggeranno il Comune una seconda volta! Infatti se le cifre per l’affrancazione e/o la trasformazione rimarranno eccessive, pochissime persone saranno disposte ad affrancare, e naturalmente nemmeno venderanno a prezzo calmierato di convenzione, dato che la stragrande maggioranza di esse aveva pagato l’immobile a prezzo pieno di mercato!

Pagheranno solo quei pochi costretti dagli eventi, per esempio quelli che si trovano con una compravendita bloccata (compromesso stipulato prima della sentenza della cassazione e rogito fissato per una data successiva a quella della sentenza) o che hanno bisogno di trasferirsi: ma in tal caso si tratterebbe di un vero e proprio ricatto da parte del Comune!

In poche parole, un manipolo di dirigenti e funzionari ha provocato danni ingenti ad un numero molto elevato di cittadini romani: il comune stesso stima, probabilmente per difetto, che nei PdZ vivano circa 200.000 famiglie! A questi aggiungiamo quanti, nel corso degli anni, hanno comperato e rivenduto e che ora si trovano esposti al rischio di essere chiamati in causa dagli attuali proprietari che chiedono la ripetizione dell’indebito per la nullità del rogito nella parte riguardante il prezzo di vendita.

Non esenti da colpe parrebbero essere anche i notai, visto che già il 26 gennaio 2012 il consiglio nazionale del notariato aveva pubblicato lo studio n. 521-2011/C “La disciplina sull’edilizia residenziale convenzionata dopo il decreto sullo sviluppo 2011”, inoltre già nello studio n. 187-2007 del Centro Studi del Consiglio Nazionale del Notariato (approvato dalla Commissione Studi Civilistici in data 13.04.2007) è testualmente scritto quanto segue: “un conto è la convenzione disciplinata dall’art. 35 della legge n. 865 del 1971,

altro conto la convenzione disciplinata dagli artt. 7 ed 8 della legge n. 10 del 1977: vere e proprie convenzioni urbanistiche le prime, convenzioni pattizie di diritto privato le seconde. In effetti, mentre le convenzioni disciplinate dall’art. 35 della legge 865 del 1971 si posizionano in un assetto prettamente urbanistico (tanto è vero che esse servono a dismettere, da parte del Comune, aree che hanno come programma costruttivo un piano prestabilito dal Comune stesso, aree che vengono dal Comune espropriate, aree quindi che servono a destinare, a soggetti utilizzatori particolarmente bisognosi, abitazioni rivestenti natura di patrimonio indisponibile, la cui caratteristica è quella di non poter essere negoziati se non rispettando le norme per essi espressamente previste, come dispone l’art. 828,secondo comma c.c.); invece le convenzioni previste dalla legge Bucalossi sono convenzioni destinate tutte a disciplinare con particolari limitazioni un vantaggio che ha acquisito un soggetto che intende costruire (e quindi si tratta di convenzioni propriamente non urbanistiche, bensì più propriamente edilizie, proiettate come sono a disciplinare la concreta realizzazione di una singola costruzione in qualunque parte del territorio comunale).

Si comprende pertanto come le prime (convenzioni urbanistiche) producano effetti che si ripercuotono anche nei diritti dei terzi (per la valenza erga omnes che viene riconosciuta alle convenzioni urbanistiche); mentre le seconde non hanno questa caratteristica, ancorché assoggettate a pubblicità immobiliare.”

Rif:  http://www.notariato.it/sites/default/files/187-07.pdf

http://www.federnoter.it/res/site148995/res839397_RIZZI_EdiliziaCONVENZIONATA.vers.2.0.pdf

http://elearning.fondazionenotariato.it/user/aggiornamenti/documenti/STUDIO_PeeP_NOT AIO_Plasmati.pdf

Quindi non si capisce in base a che cosa i notai di Roma abbiano preso per buoni prima i nulla-osta a vendere a prezzo di mercato, poi la comunicazione del comune che invitava a risparmiare agli indaffaratissimi impiegati comunali la fatica di rispondere alle domande di nulla-osta, comunicazione del 23 febbraio 2013, ossia posteriore al primo studio del notariato citato.

Inoltre i nullaosta a vendere a prezzo libero prima, la lettera al notariato poi, potrebbero costituire delle violazioni penali, in quanto i funzionari non avevano titolo ad emetterli.

Per quanto riguarda le compravendite a prezzo di mercato effettuate prima della legge 106/2011, visto che erano vietate, il comportamento dei notai e dei funzionari capitolini è ancor più inspiegabile.

Link a siti comunali italiani che trattano affrancazione e trasformazione:

http://www.comune.lucca.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/7037

http://www.comune.bra.cn.it/index.php?option=com_content&view=article&id=16001:trasfo rmazione-diritto-di-superficie-in-proprieta&catid=122&Itemid=260

http://www.comune.foggia.it/download/patrimonio/peep/BOZZA%20CONVENZIONE%20T RASFORMAZIONE%20DIRITTO%20DI%20SUPERFICIE%20IN%20DIRITTO%20PROP PRIETA’%20E%20RIMOZIONE%20DEI%20VINCOLI(2).pdf

Insomma, decine di migliaia di cittadini, che hanno pagato la loro casa come se fosse libera da vincoli di prezzo, sono nella disperazione più nera, il comune, principale responsabile, se ne lava le mani e anzi pretende di essere pagato se si intende restituire agli immobili i valori di mercato ai quali erano stati acquistati (ovviamente diminuiti, dato il crollo delle quotazioni dal 2008 ad oggi). La pretesa del comune è dettata probabilmente dal timore di essere sanzionato dalla corte dei conti per danno erariale, se si affrancassero gratuitamente o con una somma simbolica tutti quegli immobili che sono stati compravenduti come già affrancati. Tuttavia il comune stesso potrebbe ritenersi parte lesa contro le amministrazioni precedenti ed i funzionari che hanno consentito per decenni queste pratiche illecite, e procedere contro di loro anche per danno erariale; invece tutti i dirigenti e funzionari sono al loro posto, anzi a loro si rivolge l’assessore per risolvere il problema! Ovviamente costoro tentano di mettersi al sicuro da possibili inchieste, tentando di colmare le voragini da loro create nelle casse del comune tartassando in modo assurdo coloro che sono stati già da loro danneggiati.

La stampa, pur ripetutamente avvertita, stranamente tace. Anzi, l’unica volta che una testata nazionale ha risposto ha detto che “l’argomento è indubbiamente interessante ma al momento non pubblicheranno nulla perché non trattano di edilizia”! (Aggiornamento: su questo punto abbiamo ottenuto pochi risultati: La nostra problematica in Radio, TV e social)

Non si si riesce ad individuare il modo più efficace di muoversi e di far valere le proprie ragioni, molte associazioni sono coinvolte ma si tratta per lo più di associazioni che vengono usate a fini politici o ideologici, oppure si occupano degli inquilini ingiustamente sotto sfratto (hanno pagato per anni affitti molto più alti di quelli previsti dalle varie convenzioni, ed ora con la crisi che morde non riescono più a far fronte alle pigioni: invece di revocare la convenzione ai proprietari inadempienti e di multarli, come previsto nelle penali delle convenzioni stesse, sono stati sfrattati gli inquilini!).

Ultima considerazione: già il compianto giudice Falcone era solito dire: segui i soldi! Ebbene, seguendo i solidi, si arriva ad uno ed un solo beneficiario, anzi gruppo di beneficiari: i palazzinari e banche in primis, poi anche Stato e Comune.

Insomma, ci hanno guadagnato tutti tranne i più deboli, che pure la legge sull’edilizia residenziale pubblica si proponeva di salvaguardare!

Lo stato ed il comune ricavano più tasse (quasi tutti gli immobili sono accatastati come “signorili di pregio”!!!!,, ossia A/2 classe 6, 7 o addirittura 8), le banche erogano mutui più elevati, i costruttori guadagnano doppiamente: una prima volta, direttamente, grazie al maggior prezzo di vendita rispetto a quello di convenzione, una seconda volta, indirettamente, grazie al mancato effetto calmierante degli immobili PEEP sui prezzi di mercato.

Infatti tutti i maggiori costruttori sono intervenuti nell’edificazione dei vari piani di zona, anche perché “per premio” il comune concedeva loro anche cubature residenziali e commerciali libere da vincoli: eppure nonostante questo molto spesso vendevano a prezzo di mercato, o poco più basso, anche gli immobili in diritto di superficie, ricorrendo a vari escamotage. Addirittura spesso (NON SEMPRE) gli ignari acquirenti nemmeno sapevano che l’immobile che stavano acquistando (ancora da edificare!) era vincolato! Solo al momento di sottoscrivere la convenzione ed il mutuo, quando avevano già pagato decine di milioni di lire, scoprivano questa magagna, ma firmavano pressati dal venditore e dal notaio (“se non firma perde tutto quanto finora versato, ma fuori da quella porta c’è la fila per accaparrarsi questi alloggi, lei faccia come crede”). In alcuni caso tali “primi acquirenti” si sono consociati e rivolti alla magistratura, sia civile che penale, ma senza esito. In un caso di cui sono a conoscenza il giudice mandò il processo talmente per le lunghe, con continue, inutili e costose perizie richieste al CTU, che dette alla finta cooperativa, dietro cui si celavano alcuni costruttori, di andare in liquidazione volontaria. A causa vinta, i poveretti non ottennero nemmeno il rimborso delle spese processuali. Durante l’inchiesta penale sullo stesso caso, il magistrato che stava evidentemente pestano troppi piedi fu trasferito a Nord, ed il sostituto di fatto insabbiò l’inchiesta.

Il tutto nell’indifferenza di Comune e Regione, che avrebbero dovuto vigilare sull’effettiva corrispondenza dei fatti a quanto stabilito dalle convenzioni.

A tutt’oggi, con convenzioni platealmente violate, il comune non revoca la convenzione e non multa il costruttore inadempiente! (Aggiornamento: Su questo punto, dobbiamo segnalare che molto lentamente il Comune, pressato dal clamore mediatico, ha proceduto alla revoca di alcune convenzioni)

http://www.romatoday.it/politica/piani-di-zona-denuncia-procura-asia-usb.html

Probabilmente la possibilità di poter rivendere o affittare a prezzo di mercato dopo soli cinque anni ha fatto desistere la maggior parte degli assegnatari originali dal ricorso alle vie legali contro cooperative e costruttori, tutto a beneficio di questi ultimi, visto anche che il mancato calmieramento dei prezzi degli immobili in aree PEEP ha “dato la volata” anche ai prezzi degli immobili liberi, da ben prima che si gonfiasse la bolla immobiliare su scala nazionale. Contemporaneamente ha annullato del tutto la funzione sociale di questi immobili, costringendo i cittadini meno abbienti o a trasferirsi lontano da Roma, oppure a dover fare rinunce e sacrifici anche solo per pagare l’affitto.

Oggi, con l’incertezza che regna sovrana, di fatto è stata tolta dal mercato la quasi totalità degli alloggi PEEP, anche quelli in diritto di proprietà con convenzione ventennale scaduta, tutto a beneficio delle migliaia di appartamenti invenduti che negli anni di crisi i costruttori hanno accumulato nella fascia periferica, nelle stesse zone, cioè, in cui si trova la maggior parte delle aree PEEP.

In allegato si trovano questi documenti:

  • Nullaosta a vendere: copia di uno dei “nulla osta a vendere a prezzo di mercato”, con tanto di protocollo, firma e timbro;
  • Comunicazione del Comune ai notai 21 Febbraio 2013: copia della lettera della dirigente dell’ufficio di edilizia residenziale pubblica del comune ai notai, con cui esorta a non chiedere più il nulla osta per ogni vendita, fornendo poi la propria interpretazione della legge;
  • Richiesta Parere: un documento preparato da un ingegnere e da un avvocato in cui sono elencate tutte le problematiche ed i punti che si sospetta illegittimi della delibera 40 del commissario Tronca.
  • Le sentenze della Cassazione: Le sentenze della Cassazione a Sezioni Unite da cui si è originato tutto e non solo.
  • Lettera alle Assicurazioni del notariato.pdf: documento redatto dall’associazione Area 167, con note a margine di un legale esperto del ramo, sulla problematica di cui trattasi e sul coinvolgimento del collegio notarile di Roma, Civitavecchia e Velletri
  • Le delibere della Giunta Capitolina e del commissario Tronca:

Delibera 33 del 17 dicembre 2015

Delibera 40 del 6 maggio 2016

Delibera 13 del 5 agosto 2016


 

Aggiornamento: Affrancazioni, il Senato approva l’emendamento ‘salva-venditori’: ecco cosa cambia

Aggiornamento: NOVITA’ INTRODOTTE DAL DECRETO MEF del 28 settembre 2020, n. 151