Affrancazione e Trasformazione a PAVIA – nulla è dovuto decorsi 20 anni dalla Trasformazione in Diritto di Proprietà

Ad uso e consumo dei grandi esperti legali di Roma Capitale, pubblico la Delibera n. 37 del Consiglio Comunale di Pavia del 24/07/2018, quindi successivamente alla famosa Sentenza 18135 che viene, per altro, espressamente richiamata come applicabile nella delibera pubblicata come segue: “Vista la sentenza n. 18135 del 16 settembre 2015 della Corte di Cassazione a Sezione Unite la quale si è pronunciata sulla problematica dell’estensione del vincolo massimo di cessione degli immobili costruiti in regime di edilizia agevolata e convenzionata ai sensi dell’articolo 35 legge 865/71, anche ai successivi subacquirenti e non solo al concessionario”.
La cosa interessante di questa delibera è che si tratta proprio di una modifica di un precedente atto analogo per tener conto della citata Sentenza, ma, contrariamente alle interpretazioni sballate degli “esperti” Capitolini, giunge a stabilire al punto 8: “di dare atto e confermare quanto stabilito al precedente punto 7 comma c) del presente deliberato che NON è dovuto alcun corrispettivo decorsi 20 anni dalla stipula della convenzione originaria di cessione dell’area o concessione del diritto di superficie in applicazione di quanto già stabilito nelle deliberazioni di Consiglio Comunale n. 56/2012, e n. 57/2013″. Quindi o a Pavia l’Italiano della Sentenza 18135 ha un altro significato oppure a Roma non hanno capito proprio niente!

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