Determina Dirigenziale 389/2020 – 03/03/2020 (Canone di Locazione)

Oggetto: Criteri per l’univoca applicazione delle norme di riferimento vigenti in materia di determinazione del
Canone di locazione da valere per gli interventi costruttivi realizzati, su aree ex lege 167/1962, in regime di
Edilizia Residenziale Pubblica convenzionata ai sensi dell’art. 35 della Legge 865/1971.

Link DD 389/2020

Determina:

▫ il canone annuo di locazione od il corrispettivo annuo di godimento degli alloggi, in ogni caso ed indipendentemente
dalla tipologia dell’intervento, sia che si tratti di intervento costruttivo realizzato in regime di concessione del diritto di
superficie o di cessione del diritto di proprietà, sia che si tratti di intervento costruttivo realizzato a credito ordinario od a
credito agevolato, non potrà risultare superiore al 4,5%:
– del corrispettivo massimo di cessione determinato ed approvato secondo i criteri stabiliti nelle pattuizioni
convenzionali, come indicato nella relativa Tabella Riepilogativa;
– oppure se inferiore al corrispettivo massimo di cessione indicato nella Tabella Riepilogativa, di quello corrisposto
dall’acquirente/socio all’atto di acquisto/cessione/trasferimento;

▫ in caso di intervento realizzato in attuazione di uno specifico programma di finanziamento pubblico, la predetta
percentuale sarà quella indicata dall’operatore nella domanda di partecipazione al bando per l’ottenimento del
contributo, ma comunque non dovrà essere superiore al 4,5%:
– del corrispettivo massimo di cessione determinato ed approvato secondo i criteri stabiliti nelle pattuizioni
convenzionali come indicato nella relativa Tabella Riepilogativa;
– oppure se inferiore al corrispettivo massimo di cessione indicato nella Tabella Riepilogativa, di quello corrisposto
dall’acquirente/socio all’atto di acquisto/cessione/trasferimento;

▫ il canone annuo di locazione o il corrispettivo annuo di godimento degli alloggi, come sopra determinato non dovrà,
inoltre, risultare superiore a quello derivante dall’applicazione dei criteri e dei parametri fissati nelle norme disciplinanti
le locazioni degli immobili urbani ad uso abitativo, dovendosi comunque applicare, data la finalità pubblicistica sottesa
all’Edilizia Residenziale Pubblica convenzionata, ex art. 35 della Legge 865/1971, il canone di locazione o il corrispettivo
di godimento maggiormente favorevole (più basso) al fruitore finale del bene;
▫ il canone annuo di locazione o il corrispettivo annuo di godimento degli alloggi, data la finalità sociale oltre che
pubblicistica sottesa all’Edilizia Residenziale Pubblica convenzionata, ex art. 35 della Legge 865/1971, potrà essere
comunque pattuito, dalle parti, in misura inferiore a quella risultante dall’applicazione delle disposizioni di cui al
presente provvedimento;