DDL 387 e l’interpretazione autentica della legge 448

Qui il DDL 387 presentato in Senato, che si propone di fare ordine una volta per tutte nella legislazione dei PdZ (almeno nei casi più diffusi).
E’ ininfluente la parte politica da cui proviene, va nella direzione da tutti auspicata, quindi diffondiamolo.
DDL S. 837 (senato.it)

DISEGNO DI LEGGE
Art. 1. (Interpretazione autentica del comma 49-bis dell’articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448)
  1. Il comma 49-bis dell’articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, si interpreta nel senso che:
a) i vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative e loro pertinenze, del canone massimo di locazione delle stesse nonché tutti gli altri vincoli di natura soggettiva, anche riguardo eventuali finanziamenti pubblici, contenuti nelle convenzioni di cui all’articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, per la cessione del diritto di proprietà, cessano di avere efficacia alla scadenza della convenzione;
b) la procedura di affrancazione non si applica alle convenzioni in piena proprietà stipulate prima della data di entrata in vigore della legge 17 febbraio 1992, n. 179, i cui vincoli convenzionali sono cessati a far data dal 15 marzo 1992;
c) la procedura di affrancazione non si applica alle convenzioni in piena proprietà stipulate prima della data di entrata in vigore della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i cui vincoli convenzionali sono cessati a far data dal 1° gennaio 1997.
  1. Nei casi previsti dal commi 1, i comuni provvedono, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su richiesta degli aventi diritto, alla restituzione delle somme versate dagli stessi a titolo di affrancazione per la rimozione dei vincoli sugli immobili i cui effetti erano cessati alla scadenza della convenzione.
Art. 2. (Disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica)
  1. All’articolo 31, comma 48, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dopo le parole: « di cui al comma 47 » sono aggiunte le seguenti: « , con l’ulteriore limite massimo di euro 5.000 per singola unità abitativa e relative pertinenze avente superficie residenziale catastale fino a 125 metri quadrati e di euro 10.000 per singola unità abitativa e relative pertinenze avente superficie residenziale catastale maggiore di 125 metri quadrati, indipendentemente dall’anno di stipulazione della relativa convenzione ».
Art. 3. (Clausola di invarianza finanziaria)
  1. Dall’attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 4. (Entrata in vigore)
  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

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