Per prima cosa, leggiamo il testo della LEGGE 29 giugno 2022, n. 79
Art. 37-ter (Modifica all’articolo 10-quinquies del decreto-legge n. 21 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 51 del 2022). – 1. All’articolo 10-quinquies del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, dopo il comma 1 e’ aggiunto il seguente:
“1-bis. Sono fatte salve le procedure di cui all’articolo 31, commi 46, 47, 48, 49-bis e 49-ter, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, relative alle istanze gia’ depositate dai soggetti interessati fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto“».
SPIEGAZIONE
Tale Legge 29 aggiunge il testo in rosso all’articolo 10-quinquies introdotto con la Legge 20 Maggio 2022 n.51.
L’articolo 10-quinquies elimina i limiti massimi di 5000 e 10000 euro che erano stati introdotti con la Legge 29.07.2021, n. 108 (vedere il punto c sotto) per le affrancazioni/trasformazioni e ripetiamo, rimossi successivamente con la Legge 20 Maggio 2022 n.51.
Tale Legge 29 chiarisce che la cancellazione dei limiti massimi NON si applica “alle istanze gia’ depositate dai soggetti interessati fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto” (20 Maggio 2022).
Il testo in rosso di cui sopra, sembra includere qualsiasi istanza depositata prima del 20 Maggio 2022 indipendentemente dalla data di presentazione che sembra poter essere anche antecedente alla data di entrata in vigore dei limiti massimi. Sfortunatamente, la posizione del Comune di Roma è che i vincoli sono applicabili solo per pratiche protocollate tra il 30 Luglio 2021 e il 20 Maggio 2022. In conclusione:
- I limiti massimi sono stati introdotti il 30 Luglio 2021 e rimossi il 20 Maggio 2022.
- Una pratica presentata dopo il 20 Maggio 2022 non ha MAI diritto all’applicazione dei limiti massimi
- Una pratica presentata tra il 30 Luglio 2021 e il 20 Maggio 2022 ha diritto all’applicazione dei limiti massimi perchè si può pretendere che sia sta applicata la normativa in vigore al momento della presentazione della pratica.
- Secondo il Comune di Roma ( clicca qui per il video dove viene esposta la posizione del Comune dal minuto 36:30 ), una pratica presentata prima del 30 Luglio 2021 non ha diritto all’applicazione dei limiti massimi. Secondo noi di CAOS, la Legge 29 invece indica chiaramente che i limiti andrebbero applicati a tutte le istanze depositata prima del 30 Luglio 2021
Art. 10-quinquies in vigore alla data di scrittura del presente articolo:
(Disposizioni in materia di alloggi di edilizia residenziale pubblica).
apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 47, il terzo periodo e’ sostituito dal seguente:
“Entro novanta giorni dalla data di ricezione dell’istanza da parte
dei soggetti interessati, e relativamente alle aree per le quali il
consiglio comunale ha deliberato la trasformazione del diritto di
superficie in diritto di piena proprieta’, il comune deve trasmettere
le proprie determinazioni in ordine al corrispettivo dovuto e alla
procedura di trasformazione”;
- b) al comma 48, primo periodo, le parole: “dell’articolo 5-bis,
comma 1, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, escludendo la
riduzione prevista dal secondo periodo dello stesso comma,” sono
sostituite dalle seguenti: “dell’articolo 37, comma 1, del testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
espropriazione per pubblica utilita’, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327,”;
- c) al comma 48, secondo periodo, le parole: “, con l’ulteriore
limite massimo di euro 5.000 per singola unita’ abitativa e relative
pertinenze avente superficie residenziale catastale fino a 125 metri
quadrati e di euro 10.000 per singola unita’ abitativa e relative
pertinenze avente superficie residenziale catastale maggiore di 125
metri quadrati, indipendentemente dall’anno di stipulazione della
relativa convenzione” sono soppresse;
- d) al comma 49-bis, il secondo e il settimo periodo sono
soppressi.
((1-bis. Sono fatte salve le procedure di cui all’articolo 31,
commi 46, 47, 48, 49-bis e 49-ter, della legge 23 dicembre 1998, n.
448, relative alle istanze gia’ depositate dai soggetti interessati
fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto)).