LEGGE 29 giugno 2022, n. 79 (spiegazione) e legame con la soppressione dei limiti massimi di 5000 e 10000 euro

Per prima cosa, leggiamo il testo della LEGGE 29 giugno 2022, n. 79

Art. 37-ter (Modifica all’articolo 10-quinquies del decreto-legge n. 21 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 51  del 2022). – 1. All’articolo  10-quinquies  del  decreto-legge  21  marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  20  maggio 2022, n. 51, dopo il comma 1 e’ aggiunto il seguente:

1-bis. Sono fatte salve le procedure di cui  all’articolo  31, commi 46, 47, 48, 49-bis e 49-ter, della legge 23 dicembre  1998,  n. 448, relative alle istanze gia’ depositate dai  soggetti  interessati fino alla data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del presente decreto“».

SPIEGAZIONE

Tale Legge 29 aggiunge il testo in rosso all’articolo 10-quinquies introdotto con la Legge 20 Maggio 2022 n.51.

L’articolo 10-quinquies elimina i limiti massimi di 5000 e 10000 euro che erano stati introdotti con la Legge 29.07.2021, n. 108 (vedere il punto c sotto) per le affrancazioni/trasformazioni e ripetiamo, rimossi successivamente con la Legge 20 Maggio 2022 n.51.

Tale Legge 29 chiarisce che la cancellazione dei limiti massimi NON si applica “alle istanze gia’ depositate dai  soggetti  interessati fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto” (20 Maggio 2022).

Il testo in rosso di cui sopra, sembra includere qualsiasi istanza depositata prima del 20 Maggio 2022 indipendentemente dalla data di presentazione che sembra poter essere anche antecedente alla data di entrata in vigore dei limiti massimi. Sfortunatamente, la posizione del Comune di Roma è che i vincoli sono applicabili solo per pratiche protocollate tra il 30 Luglio 2021 e il 20 Maggio 2022. In conclusione:

  • I limiti massimi sono stati introdotti il 30 Luglio 2021 e rimossi il 20 Maggio 2022.
  • Una pratica presentata dopo il 20 Maggio 2022 non ha MAI diritto all’applicazione dei limiti massimi
  • Una pratica presentata tra il 30 Luglio 2021 e il 20 Maggio 2022 ha diritto all’applicazione dei limiti massimi perchè si può pretendere che sia sta applicata la normativa in vigore al momento della presentazione della pratica.
  • Secondo il Comune di Roma ( clicca qui per il video dove viene esposta la posizione del Comune dal minuto 36:30 ), una pratica presentata prima del 30 Luglio 2021 non ha diritto all’applicazione dei limiti massimi. Secondo noi di CAOS, la Legge 29  invece indica chiaramente che i limiti andrebbero applicati a tutte le istanze depositata prima del 30 Luglio 2021

Art. 10-quinquies in vigore alla data di scrittura del presente articolo:

(Disposizioni  in  materia  di  alloggi  di   edilizia   residenziale  pubblica).

  1. All’articolo 31 della legge 23  dicembre  1998,  n.  448,  sono

apportate le seguenti modificazioni:

  1. a) al comma 47, il terzo periodo  e’  sostituito  dal  seguente:

“Entro novanta giorni dalla data di ricezione dell’istanza  da  parte

dei soggetti interessati, e relativamente alle aree per le  quali  il

consiglio comunale ha deliberato la  trasformazione  del  diritto  di

superficie in diritto di piena proprieta’, il comune deve trasmettere

le proprie determinazioni in ordine al corrispettivo  dovuto  e  alla

procedura di trasformazione”;

  1. b) al comma 48, primo periodo, le parole: “dell’articolo  5-bis,

comma 1, del decreto-legge 11 luglio 1992, n.  333,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 8  agosto  1992,  n.  359,  escludendo  la

riduzione prevista dal secondo  periodo  dello  stesso  comma,”  sono

sostituite dalle seguenti: “dell’articolo  37,  comma  1,  del  testo

unico delle disposizioni legislative e regolamentari  in  materia  di

espropriazione  per  pubblica  utilita’,  di  cui  al   decreto   del

Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327,”;

  1. c) al comma 48, secondo periodo, le parole: “,  con  l’ulteriore

limite massimo di euro 5.000 per singola unita’ abitativa e  relative

pertinenze avente superficie residenziale catastale fino a 125  metri

quadrati e di euro 10.000 per singola  unita’  abitativa  e  relative

pertinenze avente superficie residenziale catastale maggiore  di  125

metri quadrati, indipendentemente  dall’anno  di  stipulazione  della

relativa convenzione” sono soppresse;

  1. d) al comma  49-bis,  il  secondo  e  il  settimo  periodo  sono

soppressi.

  ((1-bis. Sono fatte salve le  procedure  di  cui  all’articolo  31,

commi 46, 47, 48, 49-bis e 49-ter, della legge 23 dicembre  1998,  n.

448, relative alle istanze gia’ depositate dai  soggetti  interessati

fino alla data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del

presente decreto)).