La lotta del Comitato aree PEEP Livorno Vs Comune di Livorno: una storia da cui noi Romani dobbiamo imparare!

Cittadini Aree PEEP CONTRO Comune di Livorno

TAR TOSCANA 700 del 2005

FATTO e DIRITTO

1 – Con il ricorso introduttivo del giudizio i dodici ricorrenti indicati ln epigrafe agivano dinanzi a questo Tribunale Amministrativo […] per ottenere l’accesso ad atti amministrativi richiesti al Comune di Livorno e non ottenuti. In particolare i ricorrenti esponevano di essere assegnatari in proprietà. di alloggi di edilizia economica e popolare che si erano visti richiedere da una società mandataria del Comune di Livorno il pagamento del conguaglio del prezzo di cessione, in relazione agli esborsi che l’Amministrazione aveva dovuto effettuare per ottenere l’acquisizione della proprietà dei terreni dati poi in assegnazione alle cooperative che avevano proceduto alla realizzazione degli immobili medesimi. I ricorrenti, per potere verificare la effettiva debenza degli importi richiesti e la correttezza dell’operato dell’Amministrazione, chiedevano di potere accedere a tutta la documentazione rilevante, relativa sia alle procedure espropriative che ai giudizi sorti tra l’Amministrazione e i proprietari dei terreni espropriati. Avendo ricevuto solo in parte quanto richiesto si vedevano costretti ad agire in sede giudiziaria.
Il Comune di Livorno si è costituito in giudizio, resistendo alla domanda dei ricorrenti.

[…]

Il Comune di Livorno nega Invece l’accesso agli atti con riferimento agli “atti, verbali e consulenze delle controversie promosse dai proprietari per l’accertamento dell’indennizzo”, ritenendo che gli
stessi non rientrano tra gli atti accessibili e questo residua come unico profilo controverso tra le parti.

[…]

Ne consegue che il ricorso deve trovare accoglimento, con obbligo a carico dell’Amministrazione di attivare il procedimento per il rilascio anche dei documenti allo stato negati, i quali potranno essere messi a disposizione degli istanti,[…]

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TAR TOSCANA 1044 del 2013

[…] per il riconoscimento che nulla è dovuto dai ricorrenti al Comune di Livorno, a titolo di conguaglio per il maggior costo dell’indennità di espropriazione delle aree di edilizia economica e popolare sulle quali sono stati edificati alloggi di loro proprietà.

FATTO e DIRITTO

I ricorrenti, tutti assegnatari di alloggi di edilizia economica e popolare, hanno convenuto il Comune di Livorno innanzi al Tribunale di quella città onde sentir accertare che nulla è dovuto dagli stessi a titolo di conguaglio per i maggiori costi di espropriazione sostenuti dall’ente a seguito dei contenziosi instaurati dai proprietari per la determinazione degli indennizzi.

Nel merito il ricorso è fondato nella parte in cui si lamenta che il Comune di Livorno non avrebbe dato prova della sua pretesa creditoria,

[…]

L’ente si è infatti limitato a richiedere somme a titolo di conguaglio ma non ha prodotto né innanzi al ‘Tribunale di Livorno né in questa sede la documentazione idonea a comprovare il diritto fatto valere e, in particolare, le sentenze che hanno riconosciuto le maggiori indennità, i prospetti relativi alle aree interessate dagli indennizzi integrativi e un quadro del riparto delle somme fra i diversi assegnatari. Perfino innanzi alla specifica richiesta istruttoria avanzata dal Collegio il Comune ha opposto un rifiuto adducendo l’irrilevante circostanza secondo cui l’onere di dare la prova dei avanzati comporterebbe un carico di lavoro eccedente l’ordinario.

Potendo costituire il rifiuto di collaborazione opposto dai funzionari del comune di Livorno fonte di colpevole danno erariale la presente sentenza viene inviata alla Procura regionale toscana della Corte dei conti.

[…]

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

b) lo accoglie e dichiara che nulla è dovuto dai ricorrenti a titolo di conguaglio per il maggior costo di indennità di espropriazione relativo alle aree dove sono stati edificati gli alloggi di loro proprietà; c) Condanna il comune di Livorno alla refusione delle spese di lite a favore di coloro che non hanno rinunciato al ricorso che liquida in Euro 4.500 oltre IVA e c.p.a.; d) dispone la trasmissione della presente sentenza alla Procura regionale toscana della Corte dei conti; Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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Noi cittadini PEEP romani abbiamo molto da imparare da questa storia.

 

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