Se hai pagato l’affrancazione con i calcoli prima del Decreto Ministeriale n.151/2020 hai diritto al rimborso!

Se hai pagato l’affrancazione prima del Decreto Ministeriale ma stipulerai l’atto successivamente probabilmente ricadi nell’applicazione dell’ allegato sub “D” schema di convenzione per la rimozione dei vincoli convenzionali del prezzo massimo di cessione nonché del canone massimo di locazione, da stipularsi posteriormente all’emanazione del Decreto del M.E.F. ma i cui valori del corrispettivo/canone siano già stati versati anteriormente all’emanazione del Decreto medesimo ed ove il Decreto stesso sia intervenuto nelle more della sola sottoscrizione convenzionale di affrancazione/rimozione; per tali casi è previsto un conguaglio entro 240 giorni dal rogito medesimo in favore della parte che, avendone titolo, lo richiedesse;

Lo schema di convenzione conterrà quindi si seguenti punti:

[OMISSIS]

7) con mozione dell’Assemblea Capitolina n.10 del 5 febbraio 2019, al fine di rendere possibile il proseguimento delle attività sia amministrative che negoziali volte alla rimozione dei vincoli sui prezzi massimi di cessione ed anche al fine di non porre in essere attività omissive, è stato conferito mandato agli Uffici al fine di autorizzare la prosecuzione della lavorazione e stipulazione
delle pratiche di affrancazione, procedendo alla determinazione ed incasso anche in via provvisoria – in temporanea assenza ed in attesa che venisse emanato il decreto del M.E.F. di cui al capoverso precedente – degli importi da corrispondere nella misura e secondo le modalità previste dalla D.A.C. n. 116/2018;

[OMISSIS]

9) tale decreto del M.E.F. risulta oggi essere stato emanato solamente in data 28 settembre 2020 e risulta essere il n. 151 (G.U. n. 280 del 10 novembre 2020) per cui la quantificazione ed il versamento di tale canone sono stati effettuati antecedentemente all’emanazione di detto Decreto mediante applicazione dei soli criteri di calcolo e riduzione di cui alla deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 116 del 23 ottobre 2018, esecutiva ai sensi di legge;
10) pertanto l’Amministrazione di ROMA CAPITALE comparente al presente atto, al fine di non interrompere il corretto e legittimo commercio giuridico dei beni in questione previa rimozione dei vincoli di cui sopra, intende proseguire, su espressa richiesta della parte privata, richiesta che qui viene espressamente formulata, nella stipulazione del presente atto e ciò fatti salvi gli ulteriori
doverosi conteggi di futura perequazione e saldo definitivo in denaro tra entrambe le parti rispetto a quanto già provvisoriamente calcolato e versato, da effettuarsi entro il termine indicativo di 240 (duecentoquaranta) giorni dall’invio a ROMA CAPITALE di copia conforme all’originale del presente atto con le modalità convenute nel successivo articolo 2;