Affrancazioni Novità 2022: Dopo un primo passo . Problemi da risolvere ? purtroppo ancora tanti !

Dopo un primo passo . Problemi da risolvere ? purtroppo ancora tanti !

Dopo l’Osanna che abbiamo tributato alla approvazione della delibera relativa alla proposta 162/2021 dell’Assessore Veloccia, nella Assemblea Capitolina del 1 febbraio 2022, cominciamo ad elencare le problematiche che ne scaturiscono. Ricordo che con questa delibera è stato solo smentito quello che già era chiaro e palese in tutta Italia, applicando quindi quanto ribadito nella ulteriore sentenza della Corte Costituzionale n. 210 del 23.09.2021. L’interpretazione restrittiva che ha avuto in questi ultimi 6 anni l’Avvocatura Capitolina nella precedente amministrazione della Repubblica delle banane 5S della sentenza della Corte costituzione 18135/2015, richiedendo le affrancazioni anche per le convenzioni in diritto di proprietà ultraventennali, è stata allucinate e cieca a qualsiasi sollecitazione , probabilmente anche forzata dalla scellerata decisione politica della Amministrazione Raggi e & Co.

Ora la delibera è esecutiva da subito e acclarato che il diritto di proprietà ultraventennale non deve affrancare, vi sono un po’ di chiarimenti da avere e/o problematiche che sono ancora tutti da chiarire e da risolvere.

A) Sarebbe necessaria una precisazione scritta dell’Assessorato e degli Uffici che questa delibera riguarda tutte le fattispecie di diritto in proprietà. A dire il vero tale precisazione per il momento è avvenuta solo verbalmente in seduta di Assemblea dall’ Assessore Veloccia e in Commissione Urbanistica dal responsabile degli Uffici Pau che hanno confermato che riguarda tutte le fattispecie di convenzioni in diritto di proprietà. Ma sono convinto che al Notariato necessitano di una formale dichiarazione e che eventuali richieste di chiarimenti farebbe perdere altro tempo.

Si precisa che ve ne sono almeno tre periodi:

1) quelle ante 1992 che avevano dei vincoli (diversi dal PMC) scritti da con meccanismi che cambiavano nel tempo e che l’Ufficio Tecnico Erariale prevede la definizione del suo ammontare, comunicarlo al notaio che, a sua volta, lo deve versare al Comune per svincolare l’immobile dopo il ventesimo anno (immagino l’impiegato dell’UTE sulla conoscenza di tutta questa problematica) ; 2) quelle stipulate dopo la Legge 179/1992 che, finalmente, rendendosi conto di quanto scritto nei commi da 15 a 19 li ha rimossi , ma i funzionari comunali spesso non hanno applicato lo stesso la legge e hanno continuato a mettere gli stessi vincoli abrogati che poi la Corte dei Conti tanto per aumentare la confusione ha emesso un parere dicendo che anche se non espressi dalla Legge, erano vincoli comunque validi come pattizi;

3) convenzioni dopo la 179/1992 e fino alla 662/1996, che non avevano alcun vincolo.

B) Allo stato attuale siamo ancora in attesa, dopo l’entrata in vigore dell’art. 22 bis della legge 29 luglio 2021, n. 108, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77”, di una delibera sulla trasformazione che chiarisca quale calcolo si deve applicare, visto che in questo articolo era previsto che veniva effettuato secondo quanto previsto dall’ art. 5 bis commi 1 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 dichiarato illegittimo costituzionalmente dalla sentenza C. Cost. 348/2007, ai sensi dell’art. 136 C. Costituzionale e della L. n. 87 del 1953, art. 30, comma 3 e in via consequenziale anche, commi 1 e 2 dell’ art. 37 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 sono stati considerati incostituzionali, ma quest’ultimo però è stato poi sostituito nel 2007 dall’articolo 2, comma 89, legge n. 244 che ora prevede “ L’indennità di espropriazione di un’area edificabile è determinata nella misura pari al valore venale del bene, quando l’espropriazione è finalizzata ad attuare interventi di riforma economico-sociale, l’indennità è ridotta del 25 per cento” ovviamente questo significa che se passa quell’emendamento , non solo non hai più i due limiti di 5000 e 10000 euro in funzione dei mq se sotto o sopra i 125 mq , ma non sarebbe più applicabile la riduzione del 50% del valore venale che invece era previsto prima, facendo aumentare notevolmente i corrispettivi della trasformazione, poiché a Roma abbiamo dei valori venali da carcere San Vittore per come sono stati costruiti.

C) Le attuali asseverate di affrancazione che, prevedono il pagamento del corrispettivo anticipato ma che sono state fatte da cittadini che hanno convenzioni in diritto di superficie ultra ventennale, ora avrebbero tutto l’interesse invece a trasformare e non più affrancare , addirittura per quelle che ancora non sono definite, ma quanto lavoro ci vorrebbe per leggere se una convenzione è prima del 1992 e chiedere al cittadino se vuole portare questo corrispettivo in detrazione sulla pratica di trasformazione che eventualmente hanno presentato o continuare con la pratica di affrancazione?

D) Tutti i rimborsi previsti dalla miriade di delibere spazzatura della precedente amministrazione che hanno portato a costi vertiginosi i corrispettivi delle pratiche di affrancazione in questi anni partendo dal 2015 dovrebbero essere presi in considerazione.

E) La totale riformulazione della convenzione tipo che dovrebbe ricalcare la precedente delibera 54/2003 che già prevedeva il rispetto dell’art. 18 della 380/2001 ( 20 anni e cadevano i vincoli).

F) L’eliminazione dalla convenzione-tipo dell’art.3 per i piani trasformabili.

G) L’assunzione della responsabilità sui nulla-osta rilasciati e dunque il pagamento del corrispettivo di affrancazione dovrebbe essere, come minimo a loro carico, liquidato all’acquirente che ha richiesto tale rimborso al venditore ignaro ma che ha subito una causa per indebito o per quanto previsto dalla legge Grassi.

H) Se è vero che RpR addirittura ha messo a disposizione 29 addetti e al Comune ve ne sono altri 6 , come è possibile che in questi anni su 8.000 domande sono state , a loro dire , sviluppate solo 2000, a questo punto si deve organizzare la struttura di questo personale , sostituire i dirigenti che hanno portato a questo sfacelo , questi , a mio giudizio, si potrebbero spostare nel sottoscala di qualche ufficio per acclarata inefficienza , che dire poi dell’Avvocatura ostinata a difendere l’indifendibile . insomma dei segnali forti di trasparenza ed efficienza sarebbero necessari e fondamentali anche perché se arrivano migliaia di domande ulteriori sulle trasformazioni sarebbero poi necessari ulteriori 6 anni per cercare di snellire altre pratiche.

I) L’estensione della trasformazione a tutti i piani di zona dovrebbe essere già acclarata. Eventualmente per i piani non ancora trasformabili basterebbe inserire una clausola di salvaguardia di eventuale conguaglio a definizione del costo finale dell’ esproprio, ammesso che ancor vi sono dei contenziosi aperti. Ma di sicuro i piani trasformabili non sono solo i 14 e i 10 che dovrebbero accodarsi a breve , ma già da ora ve ne sono altri che pur non avendo nessun problema di poter trasformare ancora non sono nemmeno stati analizzati.

Insomma per sanare questo macello vi sono ancora molti passaggi da fare. Di sicuro ho dimenticato altre problematiche ed eventualmente invito a integrarle, ma di una cosa sono super sicuro che qui oltre alla Commissione Urbanistica ci vorrebbe l’istituzione di una “Commissione di Inchiesta”per quello che noi cittadini di Roma Capitale abbiamo e stiamo ancora sopportando e alla dormiente Corte dei Conti farla svegliare e calcolare quante entrate sono state perse per inettitudine di questa Roma Capitale !

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