Sentenza Corte Costituzionale 210/2021 del 22/09/2021 – La legge “Salva Venditori” non è incostituzionale e tutti i vincoli scadono allo scadere della convenzione !

La legge “Salva Venditori” non è incostituzionale e tutti i vincoli scadono allo scadere della convenzione ! (i vincoli non sono perpetui)

 

Norme impugnate: Art. 25 undecies del decreto-legge 23/10/2018, n. 119, convertito, con modificazioni, in legge 17/12/2018, n. 136, e art. 31, c. 49° bis, 49° ter e 49° quater, della legge 23/12/1998, n. 448, come modificato dal citato art. 25 undecies del d.l. n. 119 del 2018 ( Vedi il nostro articolo QUI, se non ricordi i dettagli di questa legge e e le novità che introduceva)

Oggetto:  Edilizia e urbanistica – Edilizia residenziale pubblica – Vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative e loro pertinenze, nonché del canone massimo di locazione delle stesse, contenuti nelle convenzioni di cui all’art. 35 della legge n. 865 del 1971 – Procedura amministrativa di “affrancazione” dell’immobile dal vincolo reale – Rimozione, dopo che siano trascorsi almeno cinque anni dalla data del primo trasferimento, con atto pubblico o scrittura privata autenticata, a richiesta delle persone fisiche che vi abbiano interesse, anche se non più titolari di diritti reali sul bene immobile, e con il pagamento di un corrispettivo di affrancazione dal vincolo – Previsione che, in pendenza della rimozione dei vincoli, il contratto di trasferimento dell’immobile non produce effetti limitatamente alla differenza tra il prezzo convenuto e il prezzo vincolato e che l’eventuale pretesa di rimborso della predetta differenza si estingue con la rimozione dei vincoli – Applicazione anche agli immobili oggetto dei contratti stipulati prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 119 del 2018 – Disposizione introdotta in sede di conversione.

Dispositivo: non fondatezza – inammissibilità

DOWNLOAD: Scarica Sentenza Corte Costituzionale 210/2021 del 22/09/2021

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Questa sentenza è di fondamentale importanza anche perchè sancisce chiaramente al punto 9 che allo scadere della durata della convenzione (ad esempio 20 anni per le convenzioni in Diritto di Proprietà), TUTTI I VINCOLI CESSANO DI ESISTERE e non è necessario procedere comunque con l’affrancazione come invece richiede il Comune di Roma:

9.– Occorre, poi, considerare che il termine per l’affrancazione – peraltro presente nell’art. 31,comma 49-bis, della legge n. 448 del 1998, sin dalla sua introduzione ad opera dell’art. 5, comma 3-bis, del d.l. n. 70 del 2011 – si mostra coerente con l’opzione di fondo per la non perpetuità dei vincoli, che emerge dalla legislazione in materia di edilizia convenzionata e di cui si ha significativa conferma non solo nella previsione, già nell’originario impianto della legge n. 865 del 1971, di un termine ventennale per l’eliminazione del vincolo di inalienabilità degli alloggi concessi in piena proprietà (art. 35, comma diciassettesimo), ma anche nella successiva introduzione di moduli consensuali, come le convenzioni per la trasformazione del diritto di superficie in piena proprietà e per la sostituzione dei vincoli originari con quelli della convenzione ai sensi dell’art. 18 del d.P.R. n. 380 del 2001, disciplinate dall’art. 31, commi 45 e 46, della legge n. 448 del 1998, dalla cui adozione deriva anche una riduzione della durata del vincolo del prezzo massimo di cessione.