Oggi 02/02/2022 è stata approvata all’unanimità l’annunciata Delibera Comunale che stabilisce che chi è in diritto di proprietà a convenzione scaduta, ovvero ha trasformato il diritto di superficie in diritto di proprietà e sono trascorsi 20 anni dalla convenzione originaria non deve più depositare la domanda di affrancazione.
21/12/2021
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Scioglimento dei vincoli per le affrancazioni dopo venti anni in diritto di proprietà. La Giunta Capitolina ha approvato oggi la Delibera 10/2022 che, recependo una recente sentenza della Corte Costituzionale, stabilisce che dopo 20 anni in diritto di proprietà viene sciolto ogni vincolo per l’affrancazione degli immobili realizzati nei Piani di Zona e non si dovrà, quindi, più presentare istanza per ottenerla.
Attraverso questa delibera, che sarà sottoposta all’esame e all’approvazione dell’Assemblea Capitolina, sarà quindi riconosciuta la cessazione del vincolo del prezzo massimo di cessione e del canone di locazione riguardo i beni già convenzionalmente in diritto di piena proprietà o oggetto di successiva trasformazione del diritto di superficie (così precedentemente convenzionato) allo
scadere della durata della convenzione.
Di conseguenza, nessun procedimento di affrancazione e nessun relativo atto notarile o negoziale in qualunque forma saranno più necessari quando sia già trascorsa la scadenza specificata nella convenzione. In questi casi tutti i vincoli si intenderanno già cessati e, quindi, gli immobili saranno
liberamente commerciabili senza alcuna limitazione di prezzo o altri vincoli derivanti dalle convenzioni. L’Amministrazione Capitolina, quindi, adeguerà e integrerà gli schemi convenzionali attualmente in uso, inserendo specifici contenuti a sostituzione ed integrazione di quelli già esistenti.
La questione delle affrancazioni riguarda gli immobili realizzati all’interno dei Piani di Zona di cui alla Legge 167/62 e convenzionati ex art. 35 della Legge 865/71. Ora Roma Capitale interviene per chiarire e snellire le procedure, recependo le decisioni della Corte Costituzionale che, con una sentenza del settembre 2021, ha affermato la temporaneità del vincolo in questione e quindi la automatica riduzione dello stesso alla durata della convenzione.
Ne avevamo già parlato qui:
Leggere qui per approfondire:
[AGGIORNATO!] – Affrancazione e Trasformazione post DM 151, esempi di calcolo e scenari
Scusate la delibera parla di togliere il vincolo dell’affrancazione a chi è già in diritto di “proprietà”. Ma chi è in diritto di “superficie” da 20 anni deve comunque passare dalla richiesta di affrancazione?
Se in diritto di Superficie è ancora necessario affrancare